Art. 244 (Disciplina applicabile in caso di regressione dei procedimenti alla fase istruttoria) 1. Le disposizioni dell'articolo 243 comma 2 si osservano anche quando, dopo la scadenza dei termini di sei o dodici mesi previsti dall'articolo 242, i procedimenti proseguiti con l'applicazione delle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del codice regrediscono per qualunque motivo alla fase istruttoria ovvero quando non sono rispettati i termini indicati nell'articolo 242 commi 2, 3 e 4. In tali casi si osservano altresi' le seguenti disposizioni: a) i termini che, secondo il codice, decorrono dal momento in cui e' effettuata taluna delle iscrizioni nel registro previsto dall'articolo 335, sono computati a partire dalla data del provvedimento che dispone la regressione del procedimento o la trasmissione degli atti al pubblico ministero; b) alle nullita' relative verificatesi nel corso dell'istruzione si applica l'articolo 181 commi 1 e 2 del codice; c) alla parte civile ritualmente costituita spettano nelle indagini preliminari i poteri attribuiti dal codice alla persona offesa. 2. Quando non sono rispettati i termini indicati nell'articolo 242 commi 2, 3 e 4, il pubblico ministero, il giudice istruttore o il pretore comunica al procuratore generale presso la corte di appello, che ne informa il ministro di grazia e giustizia, le ragioni che hanno impedito l'osservanza dei predetti termini e dispone la trasmissione degli atti al pubblico ministero.