(Norme-art. 244)
                              Art. 244 
           (Disciplina applicabile in caso di regressione 
               dei procedimenti alla fase istruttoria) 
  1. Le disposizioni dell'articolo 243 comma  2  si  osservano  anche
quando, dopo la scadenza dei termini di sei o  dodici  mesi  previsti
dall'articolo 242, i procedimenti proseguiti con l'applicazione delle
norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del codice
regrediscono per qualunque motivo alla fase istruttoria ovvero quando
non sono rispettati i termini indicati nell'articolo 242 commi 2, 3 e
4. In tali casi si osservano altresi' le seguenti disposizioni: 
    a) i termini che, secondo il codice, decorrono dal momento in cui
e'  effettuata  taluna  delle  iscrizioni   nel   registro   previsto
dall'articolo  335,  sono  computati  a  partire   dalla   data   del
provvedimento che  dispone  la  regressione  del  procedimento  o  la
trasmissione degli atti al pubblico ministero; 
    b) alle nullita' relative verificatesi nel corso  dell'istruzione
si applica l'articolo 181 commi 1 e 2 del codice; 
    c)  alla  parte  civile  ritualmente  costituita  spettano  nelle
indagini preliminari i poteri  attribuiti  dal  codice  alla  persona
offesa. 
  2. Quando non sono rispettati i termini indicati nell'articolo  242
commi 2, 3 e 4, il pubblico ministero, il  giudice  istruttore  o  il
pretore comunica al procuratore generale presso la corte di  appello,
che ne informa il ministro di grazia  e  giustizia,  le  ragioni  che
hanno  impedito  l'osservanza  dei  predetti  termini  e  dispone  la
trasmissione degli atti al pubblico ministero.