Art. 244 
 
Credito di imposta per le attivita' di ricerca e sviluppo nelle  aree
                           del Mezzogiorno 
 
  1.  Al  fine  di  incentivare  piu'   efficacemente   l'avanzamento
tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in  ricerca  e
sviluppo delle imprese operanti nelle  regioni  Abruzzo,  Basilicata,
Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, la misura del
credito d'imposta per gli investimenti  in  attivita'  di  ricerca  e
sviluppo di cui  all'articolo  1,  comma  200,  dell'della  legge  27
dicembre 2019, n. 160, inclusi i progetti di ricerca  e  sviluppo  in
materia di COVID-19, direttamente afferenti  a  strutture  produttive
ubicate nelle suddette regioni, e' aumentata dal 12 al 25  per  cento
per le grandi imprese che occupano almeno duecentocinquanta  persone,
il cui fatturato annuo e' almeno pari a 50 milioni di euro oppure  il
cui totale di bilancio e' almeno pari a 43 milioni di euro, dal 12 al
35 per cento per le medie  imprese,  che  occupano  almeno  cinquanta
persone e realizzano un fatturato annuo di almeno 10 milioni di euro,
e dal 12 al 45 per cento per le piccole imprese che occupano meno  di
cinquanta persone e realizzano un fatturato  annuo  o  un  totale  di
bilancio annuo non superiori a 10  milioni  di  euro,  come  definite
dalla raccomandazione 2003/361/CE della  Commissione,  del  6  maggio
2003. 
  2. La maggiorazione dell'aliquota del  credito  d'imposta  prevista
dal comma 1 si applica nel rispetto dei  limiti  e  delle  condizioni
previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione,  del  17
giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti  compatibili  con
il mercato interno in applicazione  degli  articoli  107  e  108  del
Trattato sul funzionamento  dell'Unione  europea,  e  in  particolare
dall'articolo 25 del medesimo regolamento in  materia  di  "Aiuti  ai
progetti di ricerca e sviluppo". 
  3. Agli oneri derivanti dal  presente  articolo,  stimati  in  48,5
milioni di euro per  ciascuno  degli  anni  2021,  2022  e  2023,  si
provvede mediante  corrispondente  riduzione  del  Fondo  sviluppo  e
coesione di cui all'articolo 1, comma  6,  della  legge  27  dicembre
2013, n. 147.