Art. 244.
((Termini dell'azione di disconoscimento))
((L'azione di disconoscimento della paternita' da parte della madre
deve essere proposta nel termine di sei mesi dalla nascita del figlio
ovvero dal giorno in cui e' venuta a conoscenza dell'impotenza di
generare del marito al tempo del concepimento.
Il marito puo' disconoscere il figlio nel termine di un anno che
decorre dal giorno della nascita quando egli si trovava al tempo di
questa nel luogo in cui e' nato il figlio; se prova di aver ignorato
la propria impotenza di generare ovvero l'adulterio della moglie al
tempo del concepimento, il termine decorre dal giorno in cui ne ha
avuto conoscenza.
Se il marito non si trovava nel luogo in cui e' nato il figlio il
giorno della nascita il termine, di cui al secondo comma, decorre dal
giorno del suo ritorno o dal giorno del ritorno nella residenza
familiare se egli ne era lontano. In ogni caso, se egli prova di non
aver avuto notizia della nascita in detti giorni, il termine decorre
dal giorno in cui ne ha avuto notizia.
Nei casi previsti dal primo e dal secondo comma l'azione non puo'
essere, comunque, proposta oltre cinque anni dal giorno della
nascita.)) ((223))
((L'azione di disconoscimento della paternita' puo' essere proposta
dal figlio che ha raggiunto la maggiore eta'. L'azione e'
imprescrittibile riguardo al figlio.
L'azione puo' essere altresi' promossa da un curatore speciale
nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del
figlio minore che ha compiuto i quattordici anni ovvero del pubblico
ministero o dell'altro genitore, quando si tratti di figlio di eta'
inferiore.))
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AGGIORNAMENTO (61)
La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 6 maggio 1985, n. 134 (in
G.U. 1a s.s. 15/5/1985, n. 113) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale "dell'art. 244, secondo comma, del codice civile,
nella parte in cui non dispone, per il caso previsto dal n. 3
dell'art. 235 dello stesso codice, che il termine dell'azione di
disconoscimento decorra dal giorno in cui il marito sia venuto a
conoscenza dell'adulterio della moglie".
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AGGIORNAMENTO (118)
La Corte Costituzionale, con sentenza 10-14 maggio 1999, n. 170 (in
G.U. 1a s.s. 19/5/1999, n. 20) ha dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 244, secondo comma, del codice civile, nella
parte in cui non prevede che il termine per la proposizione
dell'azione di disconoscimento della paternita', nell'ipotesi di
impotenza solo di generare, contemplata dal numero 2) dell'art. 235
dello stesso codice, decorra per il marito dal giorno in cui esso sia
venuto a conoscenza della propria impotenza di generare" e "in
applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87,
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 244, primo comma, del
codice civile, nella parte in cui non prevede che il termine per la
proposizione dell'azione di disconoscimento della paternita',
nell'ipotesi di impotenza solo di generare di cui al numero 2)
dell'art. 235 dello stesso codice, decorra per la moglie dal giorno
in cui essa sia venuta a conoscenza dell'impotenza di generare del
marito".
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AGGIORNAMENTO (223)
Il D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 ha disposto (con l'art. 104,
comma 9) che "Fermi gli effetti del giudicato formatosi prima
dell'entrata in vigore della legge 10 dicembre 2012, n. 219, i
termini per proporre l'azione di disconoscimento di paternita',
previsti dal quarto comma dell'articolo 244 del codice civile,
decorrono dal giorno dell'entrata in vigore del presente decreto
legislativo".