(CODICE CIVILE-art. 244)
                              Art. 244. 
 
             ((Termini dell'azione di disconoscimento)) 
 
  ((L'azione di disconoscimento della paternita' da parte della madre
deve essere proposta nel termine di sei mesi dalla nascita del figlio
ovvero dal giorno in cui e' venuta  a  conoscenza  dell'impotenza  di
generare del marito al tempo del concepimento. 
 
  Il marito puo' disconoscere il figlio nel termine di  un  anno  che
decorre dal giorno della nascita quando egli si trovava al  tempo  di
questa nel luogo in cui e' nato il figlio; se prova di aver  ignorato
la propria impotenza di generare ovvero l'adulterio della  moglie  al
tempo del concepimento, il termine decorre dal giorno in  cui  ne  ha
avuto conoscenza. 
 
  Se il marito non si trovava nel luogo in cui e' nato il  figlio  il
giorno della nascita il termine, di cui al secondo comma, decorre dal
giorno del suo ritorno o  dal  giorno  del  ritorno  nella  residenza
familiare se egli ne era lontano. In ogni caso, se egli prova di  non
aver avuto notizia della nascita in detti giorni, il termine  decorre
dal giorno in cui ne ha avuto notizia. 
 
  Nei casi previsti dal primo e dal secondo comma l'azione  non  puo'
essere,  comunque,  proposta  oltre  cinque  anni  dal  giorno  della
nascita.)) ((223)) 
 
  ((L'azione di disconoscimento della paternita' puo' essere proposta
dal  figlio  che  ha  raggiunto  la  maggiore   eta'.   L'azione   e'
imprescrittibile riguardo al figlio. 
 
  L'azione puo' essere altresi'  promossa  da  un  curatore  speciale
nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su  istanza  del
figlio minore che ha compiuto i quattordici anni ovvero del  pubblico
ministero o dell'altro genitore, quando si tratti di figlio  di  eta'
inferiore.)) 
 
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AGGIORNAMENTO (61) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 6 maggio 1985, n. 134 (in
G.U. 1a  s.s.  15/5/1985,  n.  113)  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale "dell'art. 244,  secondo  comma,  del  codice  civile,
nella parte in cui non  dispone,  per  il  caso  previsto  dal  n.  3
dell'art. 235 dello stesso codice,  che  il  termine  dell'azione  di
disconoscimento decorra dal giorno in cui  il  marito  sia  venuto  a
conoscenza dell'adulterio della moglie". 
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AGGIORNAMENTO (118) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 10-14 maggio 1999, n. 170 (in
G.U. 1a  s.s.  19/5/1999,  n.  20)  ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 244, secondo comma, del codice civile, nella
parte  in  cui  non  prevede  che  il  termine  per  la  proposizione
dell'azione di  disconoscimento  della  paternita',  nell'ipotesi  di
impotenza solo di generare, contemplata dal numero 2)  dell'art.  235
dello stesso codice, decorra per il marito dal giorno in cui esso sia
venuto a conoscenza  della  propria  impotenza  di  generare"  e  "in
applicazione  dell'art.  27  della  legge  11  marzo  1953,  n.   87,
l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  244,  primo  comma,  del
codice civile, nella parte in cui non prevede che il termine  per  la
proposizione  dell'azione  di   disconoscimento   della   paternita',
nell'ipotesi di impotenza solo  di  generare  di  cui  al  numero  2)
dell'art. 235 dello stesso codice, decorra per la moglie  dal  giorno
in cui essa sia venuta a conoscenza dell'impotenza  di  generare  del
marito". 
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AGGIORNAMENTO (223) 
  Il D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 ha  disposto  (con  l'art.  104,
comma 9)  che  "Fermi  gli  effetti  del  giudicato  formatosi  prima
dell'entrata in vigore della  legge  10  dicembre  2012,  n.  219,  i
termini per  proporre  l'azione  di  disconoscimento  di  paternita',
previsti dal  quarto  comma  dell'articolo  244  del  codice  civile,
decorrono dal giorno dell'entrata  in  vigore  del  presente  decreto
legislativo".