Art. 2446.
(( (Riduzione del capitale per perdite).))
((Quando risulta che il capitale e' diminuito di oltre un terzo in
conseguenza di perdite, gli amministratori o il consiglio di
gestione, e nel caso di loro inerzia il collegio sindacale ovvero il
consiglio di sorveglianza, devono senza indugio convocare l'assemblea
per gli opportuni provvedimenti. All'assemblea deve essere sottoposta
una relazione sulla situazione patrimoniale della societa', con le
osservazioni del collegio sindacale o del comitato per il controllo
sulla gestione. La relazione e le osservazioni devono restare
depositate in copia nella sede della societa' durante gli otto giorni
che precedono l'assemblea, perche' i soci possano prenderne visione.
Nell'assemblea gli amministratori devono dare conto dei fatti di
rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione.
Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a
meno di un terzo, l'assemblea ordinaria o il consiglio di
sorveglianza che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre
il capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza gli
amministratori e i sindaci o il consiglio di sorveglianza devono
chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in
ragione delle perdite risultanti dal bilancio. Il tribunale provvede,
sentito il pubblico ministero, con decreto soggetto a reclamo, che
deve essere iscritto nel registro delle imprese a cura degli
amministratori.
Nel caso in cui le azioni emesse dalla societa' siano senza valore
nominale, lo statuto, una sua modificazione ovvero una deliberazione
adottata con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria
possono prevedere che la riduzione del capitale di cui al precedente
comma sia deliberata dal consiglio di amministrazione. Si applica in
tal caso l'articolo 2436.))