(CODICE CIVILE-art. 2447)
                             Art. 2447. 
 
(( (Riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale).)) 
 
  ((Se, per la perdita di oltre un  terzo  del  capitale,  questo  si
riduce al  disotto  del  minimo  stabilito  dall'articolo  2327,  gli
amministratori o il consiglio di gestione e, in caso di loro inerzia,
il  consiglio  di  sorveglianza  devono   senza   indugio   convocare
l'assemblea  per  deliberare  la  riduzione  del   capitale   ed   il
contemporaneo aumento del medesimo ad  una  cifra  non  inferiore  al
detto minimo, o la trasformazione della societa'. ))