ART. 245 
(obblighi di intervento e di  notifica  da  parte  dei  soggetti  non
            responsabili della potenziale contaminazione) 
 
   1. Le procedure per gli  interventi  di  messa  in  sicurezza,  di
bonifica e di ripristino ambientale disciplinate dal presente  titolo
possono essere comunque attivate su iniziativa degli interessati  non
responsabili. 
   2. Fatti salvi gli  obblighi  del  responsabile  della  potenziale
contaminazione di cui all'articolo 242, il proprietario o il  gestore
dell'area che rilevi il superamento o il pericolo concreto e  attuale
del superamento delle concentrazione soglia di  contaminazione  (CSC)
deve darne comunicazione alla regione, alla provincia  ed  al  comune
territorialmente  competenti  e  attuare  le  misure  di  prevenzione
secondo la procedura di cui all'articolo 242. La provincia, una volta
ricevute le comunicazioni di cui sopra, si attiva, sentito il comune,
per l'identificazione del soggetto responsabile al fine di dar  corso
agli interventi di bonifica. E' comunque riconosciuta al proprietario
o ad  altro  soggetto  interessato  la  facolta'  di  intervenire  in
qualunque  momento  volontariamente  per   la   realizzazione   degli
interventi di bonifica necessari nell'ambito del sito in proprieta' o
disponibilita'. 
   3. Qualora i soggetti interessati procedano ai sensi dei commi 1 e
2 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della  parte  quarta
del presente decreto, ovvero abbiano gia' provveduto in tal senso  in
precedenza, la decorrenza dell'obbligo di bonifica di siti per eventi
anteriori all'entrata in  vigore  della  parte  quarta  del  presente
decreto verra' definita dalla regione territorialmente competente  in
base alla pericolosita' del sito, determinata in generale  dal  piano
regionale delle bonifiche o da suoi eventuali stralci, salva in  ogni
caso la facolta' degli interessati di procedere agli interventi prima
del suddetto termine.