Art. 245 
 
               Progettazione dello scavo archeologico 
 
                   (art. 217, d.P.R. n. 554/1999) 
 
    1. Il progetto preliminare dei lavori di scavo  archeologico  per
finalita' di ricerca disciplina l'impianto del cantiere di ricerca  e
individua i criteri per la definizione della  progressione  temporale
dei  lavori  e   delle   priorita'   degli   interventi   nel   corso
dell'esecuzione dell'attivita' di scavo, nonche' i tipi e i metodi di
intervento. Il progetto preliminare e' costituito  da  una  relazione
programmatica delle indagini necessarie  e  illustrativa  del  quadro
delle conoscenze pregresse, sviluppato per settori di indagine,  alla
quale sono allegati i pertinenti elaborati grafici. 
    2. La relazione di cui al comma 1  illustra  i  tempi  e  i  modi
dell'intervento, relativi sia allo scavo sia alla  conservazione  dei
reperti, sia al  loro  studio  e  pubblicazione,  ed  e'  redatta  da
soggetti  con  qualifica  di  archeologo  in  possesso  di  specifica
esperienza e capacita' professionale coerenti con l'intervento. 
    3. Il quadro delle conoscenze pregresse consiste in  una  lettura
critica dello stato esistente aggiornato alla luce degli elementi  di
conoscenza raccolti in eventuali scoperte. 
    4. Le indagini di cui al comma 1 consistono in: 
    a) rilievo generale; 
    b) ricognizioni territoriali ed indagini diagnostiche; 
    c) indagini complementari necessarie. 
    5. Il progetto definitivo dei lavori di  scavo  archeologico  per
finalita' di  ricerca,  nel  quale  confluiscono  i  risultati  delle
indagini previste nel  progetto  preliminare,  comprende  dettagliate
previsioni tecnico-scientifiche ed economiche relative  alle  diverse
fasi e tipologie di intervento e indica la quantita' e la  durata  di
esse. 
    6. Le fasi di cui al comma 5 comprendono: 
    a) rilievi ed indagini; 
    b) scavo; 
    c) documentazione di  scavo,  quali  giornali  di  scavo,  schede
stratigrafiche, documentazione grafica e fotografica; 
    d) restauro dei reperti mobili ed immobili; 
    e) schedatura preliminare dei  reperti  e  loro  immagazzinamento
insieme con gli eventuali campioni da sottoporre ad analisi; 
    f) studio e pubblicazione; 
    g) forme di fruizione anche  con  riguardo  alla  sistemazione  e
musealizzazione del sito o del contesto recuperato; 
    h) manutenzione programmata. 
    7. Il progetto definitivo dei lavori di  scavo  archeologico  per
finalita' di ricerca contiene inoltre la definizione delle  tipologie
degli  interventi,   distinguendo   quelli   di   prevalente   merito
scientifico,  eventualmente  da  affidare  a  ditte  in  possesso  di
requisiti specifici  ove  non  curate  dalla  stessa  amministrazione
aggiudicatrice. 
    8. Le disposizioni contenute nei commi 5,  6  e  7  si  applicano
anche alla  seconda  fase  della  procedura  di  verifica  preventiva
dell'interesse archeologico,  prevista  dall'articolo  96,  comma  1,
lettera b), del codice. 
    9. In caso di scavi archeologici  con  finalita'  di  archeologia
preventiva,   la   Soprintendenza    archeologica    territorialmente
competente  puo'  proporre  al  responsabile  del   procedimento   la
riduzione dei livelli e dei contenuti della progettazione, secondo le
indicazioni contenute nell'articolo 96, comma 3, del codice. 
 
              Note all'art. 245 
              - Il testo dell'art. 96, commi 1, lett. b),  e  3,  del
          citato decreto legislativo 12 aprile 2006  n.  163,  e'  il
          seguente: 
              “Art.   96   (Procedura    di    verifica    preventiva
          dell'interesse archeologico) - 1. La procedura di  verifica
          preventiva dell'interesse archeologico si articola  in  due
          fasi costituenti  livelli  progressivi  di  approfondimento
          dell'indagine   archeologica.   L'esecuzione   della   fase
          successiva dell'indagine e'  subordinata  all'emersione  di
          elementi archeologicamente  significativi  all'esito  della
          fase  precedente.  La  procedura  di  verifica   preventiva
          dell'interesse archeologico consiste nel  compimento  delle
          indagini e nella redazione dei  documenti  integrativi  del
          progetto di cui alle seguenti lettere: 
              a) (omissis) 
              b)  seconda  fase,  integrativa   della   progettazione
          definitiva ed esecutiva: esecuzione di sondaggi e di scavi,
          anche in estensione. 
              2. (omissis) 
              3.  Per  l'esecuzione   dei   saggi   e   degli   scavi
          archeologici nell'ambito della procedura di cui al presente
          articolo   il   responsabile    del    procedimento    puo'
          motivatamente  ridurre,  d'intesa  con  la   soprintendenza
          archeologica  territorialmente  competente,  i  livelli  di
          progettazione, nonche' i contenuti della progettazione,  in
          particolare in relazione  ai  dati,  agli  elaborati  e  ai
          documenti progettuali gia' comunque acquisiti agli atti del
          procedimento.”.