Art. 245 
 
Misura di sostegno al fabbisogno di  circolante  dei  beneficiari  di
 "Resto al Sud" per far fronte agli effetti dell'emergenza sanitaria 
 
  1. Al fine di salvaguardare la continuita' aziendale  e  i  livelli
occupazionali delle attivita'  finanziate  dalla  misura  agevolativa
"Resto al Sud" di cui all'articolo  1  del  decreto-legge  20  giugno
2017, n. 91, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  3  agosto
2017, n.  123,  nonche'  di  sostenere  il  rilancio  produttivo  dei
beneficiari della suddetta misura e la loro capacita' di far fronte a
crisi  di   liquidita'   correlate   agli   effetti   socio-economici
dell'emergenza Covid-19, i fruitori del  suddetto  incentivo  possono
accedere, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi del comma  4,
ad un contributo a fondo perduto a copertura del loro  fabbisogno  di
circolante, il cui ammontare e' determinato, ai sensi del Regolamento
(UE) n. 1407/2013 della Commissione, del  18  dicembre  2013,  e  nei
limiti dallo stesso previsti all'articolo 3, comma 2, in misura  pari
a: 
  a)  15.000  euro  per   le   attivita'   di   lavoro   autonomo   e
libero-professionali esercitate in forma individuale; 
  b) 10.000 euro per ciascun socio, fino ad  un  importo  massimo  di
40.000 euro per ogni impresa. 
  2. Per  accedere  al  contributo  di  cui  al  comma  1,  i  liberi
professionisti, le ditte individuali e le societa',  ivi  incluse  le
cooperative, devono: 
  a) aver completato il programma di spesa finanziato dalla  suddetta
misura agevolativa; 
  b) essere in possesso dei requisiti attestanti il corretto utilizzo
delle agevolazioni e non trovarsi quindi in una delle  condizioni  di
cui all'articolo 13,  comma  1,  del  decreto  del  Ministro  per  la
coesione territoriale e il Mezzogiorno del 9 novembre 2017, n. 174; 
  c) avere  adempiuto,  al  momento  della  domanda,  agli  oneri  di
restituzione  delle  rate   del   finanziamento   bancario   di   cui
all'articolo 7, comma 3, lettera b), del decreto del Ministro per  la
coesione territoriale e il Mezzogiorno del 9 novembre 2017, n. 174. 
  3. Il contributo di cui al comma 1 e' erogato in un'unica soluzione
dal  soggetto  gestore  di  cui  all'articolo   1,   comma   3,   del
decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, a seguito dello svolgimento  delle
verifiche di cui al comma 2 e  contestualmente  all'erogazione  della
quota a saldo di cui  all'articolo  11,  comma  5,  del  decreto  del
Ministro per la coesione territoriale e il mezzogiorno del 9 novembre
2017, n. 174, ovvero, qualora sia gia' stata completata  l'erogazione
delle risorse, entro 60 giorni  dalla  presentazione  della  relativa
richiesta. 
  4. I contributi di cui al comma 1  sono  concessi  a  valere  sulle
risorse assegnate, con delibere Cipe n. 74 del 7 agosto 2017 e n. 102
del 22  dicembre  2017,  all'incentivo  di  cui  all'articolo  1  del
decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91,  convertito  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, senza nuovi o maggiori  oneri  per
la finanza pubblica.