ART. 246
                       (accordi di programma)

  1.  I  soggetti obbligati agli interventi di cui al presente titolo
ed  i  soggetti  altrimenti  interessati  hanno  diritto  di definire
modalita'  e  tempi  di esecuzione degli interventi mediante appositi
accordi  di programma stipulati, entro sei mesi dall'approvazione del
documento  di  analisi  di  rischio  di  cui all'articolo 242, con le
amministrazioni  competenti  ai  sensi  delle  disposizioni di cui al
presente titolo.
  2. Nel caso in cui vi siano soggetti che intendano o siano tenuti a
provvedere  alla  contestuale  bonifica di una pluralita' di siti che
interessano  il territorio di piu' regioni, i tempi e le modalita' di
intervento  possono essere definiti con appositi accordi di programma
stipulati,  entro  dodici  mesi  dall'approvazione  del  documento di
analisi   di   rischio  di  cui  all'articolo  242,  con  le  regioni
interessate.
  3. Nel caso in cui vi siano soggetti che intendano o siano tenuti a
provvedere  alla  contestuale  bonifica  di  una  pluralita'  di siti
dislocati  su  tutto il territorio nazionale o vi siano piu' soggetti
interessati alla bonifica di un medesimo sito di interesse nazionale,
i  tempi  e  le  modalita'  di intervento possono essere definiti con
accordo   di   programma   da   stipularsi,   entro   diciotto   mesi
dall'approvazione   del  documento  di  analisi  di  rischio  di  cui
all'articolo  242,  con  il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio  di concerto con i Ministri della salute e delle attivita'
produttive, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni.