Art. 246.
                        Campo di applicazione

  1.  Fermo  restando  quanto  previsto dalla legge 27 marzo 1992, n.
257,  le  norme  del  presente  decreto  si  applicano alle rimanenti
attivita'  lavorative  che  possono  comportare, per i lavoratori, il
rischio  di  esposizione  ad  amianto,  quali manutenzione, rimozione
dell'amianto  o  dei  materiali  contenenti  amianto,  smaltimento  e
trattamento   dei  relativi  rifiuti,  nonche'  bonifica  delle  aree
interessate.
 
          Nota all'art. 246:
              - Il  testo  della  legge  27 marzo 1992, n. 257 (Norme
          relative  alla  cessazione  dell'impiego  dell'amianto), e'
          pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale 13 aprile 1992, n. 87,
          supplemento ordinario.