(Norme-art. 246)
                              Art. 246 
                      (Questioni pregiudiziali) 
  1. Per la risoluzione delle questioni pregiudiziali si osservano le
disposizione del codice nonche' quelle delle  leggi  vigenti.  Se  e'
stata disposta la sospensione del  processo  e  questa  non  e'  piu'
consentita, la relativa ordinanza e' revocata.