(CODICE CIVILE-art. 2462)
                             Art. 2462. 
 
                       (( (Responsabilita').)) 
 
  ((Nella societa' a responsabilita'  limitata  per  le  obbligazioni
sociali risponde soltanto la societa' con il suo patrimonio. 
 
  In caso di insolvenza della societa', per le  obbligazioni  sociali
sorte nel periodo in cui l'intera partecipazione  e'  appartenuta  ad
una  sola  persona,  questa   risponde   illimitatamente   quando   i
conferimenti non  siano  stati  effettuati  secondo  quanto  previsto
dall'articolo 2464, o fin quando non sia stata attuata la pubblicita'
prescritta dall'articolo 2470.))