Art. 2464.
(Conferimenti).
Il valore dei conferimenti non puo' essere complessivamente
inferiore all'ammontare globale del capitale sociale.
Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo
suscettibili di valutazione economica.
Se nell'atto costitutivo non e' stabilito diversamente, il
conferimento deve farsi in danaro.
Alla sottoscrizione dell'atto costitutivo deve essere versato
((all'organo amministrativo nominato nell'atto costitutivo)) almeno
il venticinque per cento dei conferimenti in danaro e l'intero
soprapprezzo o, nel caso di costituzione con atto unilaterale, il
loro intero ammontare. ((I mezzi di pagamento sono indicati
nell'atto)). Il versamento puo' essere sostituito dalla stipula, per
un importo almeno corrispondente, di una polizza di assicurazione o
di una fideiussione bancaria con le caratteristiche determinate con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; in tal caso il
socio puo' in ogni momento sostituire la polizza o la fideiussione
con il versamento del corrispondente importo in danaro.
Per i conferimenti di beni in natura e di crediti si osservano le
disposizioni degli articoli 2254 e 2255. Le quote corrispondenti a
tali conferimenti devono essere integralmente liberate al momento
della sottoscrizione.
Il conferimento puo' anche avvenire mediante la prestazione di una
polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui
vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli
obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera
o di servizi a favore della societa'. In tal caso, se l'atto
costitutivo lo prevede, la polizza o la fideiussione possono essere
sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del
corrispondente importo in danaro presso la societa'.
Se viene meno la pluralita' dei soci, i versamenti ancora dovuti
devono essere effettuati nei novanta giorni.