(CODICE CIVILE-art. 2467)
                             Art. 2467. 
 
                      (Finanziamenti dei soci). 
 
  Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della  societa'  e'
postergato rispetto alla soddisfazione degli altri  creditori  e,  se
avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione  di  fallimento  della
societa', deve essere restituito. 
 
  Ai fini del precedente comma s'intendono finanziamenti dei  soci  a
favore della societa' quelli, in qualsiasi forma effettuati, che sono
stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo
di  attivita'  esercitata  dalla  societa',  risulta   un   eccessivo
squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure  in
una situazione finanziaria della societa' nella quale  sarebbe  stato
ragionevole un conferimento. 
 
                                                              ((277)) 
 
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AGGIORNAMENTO (277) 
  La L. 27 dicembre 2017, n. 205 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
239) che "L'articolo 2467 del codice civile non si applica alle somme
versate dai soci alle cooperative a titolo di prestito sociale".