(CODICE CIVILE-art. 2468)
                             Art. 2468. 
 
                     (Quote di partecipazione). 
 
  Le partecipazioni dei soci  non  possono  essere  rappresentate  da
azioni ne' costituire oggetto di  offerta  al  pubblico  di  prodotti
finanziari. ((275)) 
 
  Salvo quanto disposto dal terzo  comma  del  presente  articolo,  i
diritti  sociali  spettano  ai  soci  in  misura  proporzionale  alla
partecipazione da  ciascuno  posseduta.  Se  l'atto  costitutivo  non
prevede diversamente, le partecipazioni dei soci sono determinate  in
misura proporzionale al conferimento. 
 
  Resta  salva  la  possibilita'  che  l'atto   costitutivo   preveda
l'attribuzione a singoli  soci  di  particolari  diritti  riguardanti
l'amministrazione della societa' o la distribuzione degli utili. 
 
  Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo e  salvo  in  ogni
caso quanto previsto dal primo comma dell'articolo  2473,  i  diritti
previsti dal precedente comma possono essere modificati solo  con  il
consenso di tutti i soci. 
 
  Nel caso di comproprieta' di  una  partecipazione,  i  diritti  dei
comproprietari devono essere esercitati da un  rappresentante  comune
nominato secondo le modalita' previste dagli articoli  1105  e  1106.
PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2004, N. 310. 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (275) 
  Il D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come  modificato  dal  D.Lgs.  3
agosto 2017, n. 129, ha disposto (con l'art.  100-ter,  comma  1-bis)
che "In deroga a quanto previsto dall'articolo 2468, primo comma, del
codice civile, le quote di partecipazione in piccole e medie  imprese
costituite in forma di societa' a  responsabilita'  limitata  possono
costituire oggetto di offerta al  pubblico  di  prodotti  finanziari,
anche attraverso i portali per la raccolta di  capitali,  nei  limiti
previsti dal presente decreto". 
  Il D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129,  nel  modificare  l'art.  100-ter,
comma 1-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58,  ha  conseguentemente
disposto (con l'art. 10, comma 2) che "Le  disposizioni  del  decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, modificate dal presente decreto,
si applicano dal 3 gennaio  2018,  fatto  salvo  quanto  diversamente
previsto dall'articolo 93 della direttiva 2014/65/UE, con riferimento
dell'articolo 65, paragrafo  2,  della  direttiva  medesima,  le  cui
disposizioni  attuative  si  applicano  dal  3  settembre   2019,   e
dall'articolo 55 del  regolamento  (UE)  n.  600/2014,  e  successive
modificazioni, nonche' dal  comma  3.  [...]  Fermo  restando  quanto
previsto  dalle   disposizioni   dell'Unione   europea   direttamente
applicabili, le disposizioni emanate dalla  Banca  d'Italia  e  dalla
Consob, anche congiuntamente, ai sensi di  disposizioni  del  decreto
legislativo 24 febbraio  1998,  n.  58,  abrogate  o  modificate  dal
presente decreto, continuano a essere applicate  fino  alla  data  di
entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalla  Banca  d'Italia  o
dalla Consob nelle corrispondenti materie".