(Norme-art. 247)
                              Art. 247 
                        (Giudizio abbreviato) 
  1. Prima che siano state compiute le  formalita'  di  apertura  del
dibattimento di primo grado, l'imputato puo'  chiedere,  nella  forma
prevista dall'articolo 438 del codice, che il processo  sia  definito
allo stato degli atti a norma dell'articolo 442 del codice. 
  2. Alla  presentazione  della  richiesta  il  giudice,  sospese  le
formalita' di apertura del dibattimento  se  gia'  iniziate,  ne  da'
avviso al  pubblico  ministero,  che  nei  cinque  giorni  successivi
esprime o nega il proprio consenso. Se il consenso  interviene  e  il
giudice ritiene di poter decidere allo stato degli  atti,  fissa  con
ordinanza  l'udienza  in  camera  di  consiglio,  dandone  avviso  al
pubblico ministero, all'imputato, al difensore e alla  parte  civile.
All'udienza, il pubblico ministero e i difensori della parte civile e
dell'imputato illustrano,  nell'ordine,  le  rispettive  conclusioni;
l'imputato puo' chiedere di essere interrogato  dopo  le  conclusioni
del  pubblico  ministero.  Terminata  la  discussione,   il   giudice
pronuncia sentenza a norma dell'articolo 442 del codice. La  sentenza
ha autorita' di cosa giudicata nel giudizio civile se la parte civile
ha presentato le  sue  conclusioni  alla  udienza.  Si  osservano  le
disposizioni previste dall'articolo 443 del codice. 
  3. Il giudice, se non vi e' il consenso del pubblico ministero o se
ritiene di non  poter  decidere  allo  stato  degli  atti,  pronuncia
ordinanza con la quale dispone procedersi nelle forme ordinarie. 
  4. Quando la richiesta prevista dal comma 1 e' formulata nel  corso
dell'istruzione,  la  competenza  a  provvedere  spetta  al   giudice
istruttore. Se si procede con istruzione sommaria,  la  richiesta  e'
depositata presso la segreteria del pubblico ministero il  quale,  se
esprime il proprio  consenso,  la  trasmette  al  giudice  istruttore
unitamente agli atti del processo. Nei procedimenti di competenza del
pretore il consenso  e'  espresso  dal  pubblico  ministero  indicato
nell'articolo 550 comma 1 lettera a) del codice. Si osservano in ogni
caso, in quanto applicabili, le disposizioni previste dai commi 1,  2
e 3. 
  5. Quando  si  procede  a  carico  di  piu'  imputati  o  per  piu'
imputazioni e sussistono i presupposti per definire il processo  allo
stato degli atti solo per alcuni degli imputati o  per  alcune  delle
imputazioni, il giudice, anche di ufficio, dispone con  ordinanza  la
separazione dei procedimenti.