(CODICE CIVILE-art. 2473)
                             Art. 2473. 
 
                        (Recesso del socio). 
 
  L'atto costitutivo determina quando il socio  puo'  recedere  dalla
societa' e le relative modalita'. In ogni caso il diritto di  recesso
compete ai soci che non hanno consentito al cambiamento  dell'oggetto
o del tipo di societa', alla sua fusione  o  scissione,  alla  revoca
dello stato di liquidazione al trasferimento  della  sede  all'estero
alla eliminazione di una o piu' cause di recesso  previste  dall'atto
costitutivo  e  al  compimento  di  operazioni  che  comportano   una
sostanziale modificazione  dell'oggetto  della  societa'  determinato
nell'atto costitutivo  o  una  rilevante  modificazione  dei  diritti
attribuiti ai soci a norma dell'articolo 2468, quarto comma.  Restano
salve le disposizioni in materia di recesso per le societa'  soggette
ad attivita' di direzione e coordinamento. 
 
  Nel caso di societa' contratta a tempo indeterminato il diritto  di
recesso compete al socio in ogni momento e puo' essere esercitato con
un preavviso di almeno centottanta giorni;  l'atto  costitutivo  puo'
prevedere un periodo di preavviso  di  durata  maggiore  purche'  non
superiore ad un anno. 
 
  I soci che recedono dalla societa' hanno  diritto  di  ottenere  il
rimborso della propria partecipazione in proporzione  del  patrimonio
sociale. Esso a tal fine e' determinato tenendo conto del suo  valore
di mercato al momento della dichiarazione  di  recesso;  in  caso  di
disaccordo la determinazione e' compiuta tramite relazione giurata di
un esperto nominato dal tribunale, che provvede anche sulle spese, su
istanza della parte piu' diligente; si applica in tal caso  il  primo
comma dell'articolo 1349. 
 
  Il rimborso delle partecipazioni per cui  e'  stato  esercitato  il
diritto di recesso deve  essere  eseguito  entro  centottanta  giorni
dalla comunicazione del  medesimo  fatta  alla  societa'.  Esso  puo'
avvenire  anche  mediante  acquisto  da  parte   degli   altri   soci
proporzionalmente alle loro partecipazioni  oppure  da  parte  di  un
terzo concordemente individuato da soci medesimi.  Qualora  cio'  non
avvenga, il rimborso e' effettuato utilizzando riserve disponibili  o
((, in mancanza,)) corrispondentemente riducendo il capitale sociale;
in quest'ultimo caso si applica l'articolo 2482 e, qualora sulla base
di esso non risulti possibile il rimborso  della  partecipazione  del
socio receduto, la societa' viene posta in liquidazione. 
 
  Il recesso non puo' essere esercitato e,  se  gia'  esercitato,  e'
privo di  efficacia,  se  la  societa'  revoca  la  delibera  che  lo
legittima ovvero se e' deliberato lo scioglimento della societa'.