(CODICE CIVILE-art. 2476)
                             Art. 2476. 
 
    (Responsabilita' degli amministratori e controllo dei soci). 
 
  Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la societa'
dei danni derivanti dall'inosservanza  dei  doveri  ad  essi  imposti
dalla legge  e  dall'atto  costitutivo  per  l'amministrazione  della
societa'. Tuttavia la responsabilita' non si  estende  a  quelli  che
dimostrino di essere esenti da colpa  e,  essendo  a  cognizione  che
l'atto si stava per compiere,  abbiano  fatto  constare  del  proprio
dissenso. 
 
  I soci che non partecipano  all'amministrazione  hanno  diritto  di
avere dagli amministratori notizie  sullo  svolgimento  degli  affari
sociali  e  di  consultare,  anche  tramite  professionisti  di  loro
fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione. 
 
  L'azione di responsabilita' contro gli amministratori  e'  promossa
da ciascun socio, il quale puo' altresi' chiedere, in caso  di  gravi
irregolarita'  nella  gestione  della  societa',  che  sia   adottato
provvedimento cautelare di revoca degli amministratori  medesimi.  In
tal  caso  il  giudice  puo'  subordinare   il   provvedimento   alla
prestazione di apposita cauzione. 
 
  In caso di accoglimento della domanda la  societa',  salvo  il  suo
diritto di regresso nei confronti degli amministratori, rimborsa agli
attori  le  spese  di  giudizio  e  quelle  da  essi  sostenute   per
l'accertamento dei fatti. 
 
  Salvo  diversa  disposizione  dell'atto  costitutivo,  l'azione  di
responsabilita' contro gli  amministratori  puo'  essere  oggetto  di
rinuncia o transazione da parte della societa', purche'  vi  consenta
una maggioranza dei  soci  rappresentante  almeno  i  due  terzi  del
capitale  sociale  e  purche'  non  si  oppongano  tanti   soci   che
rappresentano almeno il decimo del capitale sociale. 
 
  ((Gli amministratori  rispondono  verso  i  creditori  sociali  per
l'inosservanza   degli   obblighi   inerenti    alla    conservazione
dell'integrita' del patrimonio sociale. L'azione puo' essere proposta
dai creditori quando il patrimonio sociale risulta  insufficiente  al
soddisfacimento dei loro crediti. La  rinunzia  all'azione  da  parte
della societa' non impedisce l'esercizio  dell'azione  da  parte  dei
creditori sociali. La transazione puo' essere impugnata dai creditori
sociali soltanto con l'azione revocatoria  quando  ne  ricorrono  gli
estremi.)) 
 
  Le disposizioni dei precedenti commi non pregiudicano il diritto al
risarcimento dei danni spettante al singolo socio o al terzo che sono
stati  direttamente  danneggiati  da  atti  dolosi  o  colposi  degli
amministratori. 
 
  Sono altresi' solidalmente responsabili con gli amministratori,  ai
sensi dei precedenti commi, i soci che hanno intenzionalmente  deciso
o autorizzato il compimento di atti dannosi per la societa', i soci o
i terzi. 
 
  L'approvazione  del  bilancio  da  parte  dei  soci   non   implica
liberazione degli amministratori e dei sindaci per le responsabilita'
incorse nella gestione sociale. 
 
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AGGIORNAMENTO (91) 
  Il D.Lgs. 3 marzo 1993, n. 88, ha disposto (con l'art. 8, comma  1)
che "Per le societa' a responsabilita' limitata che  hanno  un  unico
socio alla data di entrata in vigore del presente decreto, i  termini
stabiliti dagli articoli 2475- bis  2476,  terzo  comma,  del  codice
civile decorrono da tale data."