(CODICE CIVILE-art. 2477)
                             Art. 2477. 
 
               (Sindaco e revisione legale dei conti). 
 
  L'atto costitutivo puo' prevedere, determinandone le competenze e i
poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina  di  un
organo di controllo o di un  revisore.  Se  lo  statuto  non  dispone
diversamente, l'organo di controllo e' costituito da un  solo  membro
effettivo. 
 
  ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 GIUGNO 2014, N.  91,  CONVERTITO,  CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 11 AGOSTO 2014, N. 116)). ((224)) 
 
  La nomina dell'organo  di  controllo  o  del  revisore  e'  ((...))
obbligatoria se la societa': 
    a) e' tenuta alla redazione del bilancio consolidato; 
    b) controlla una societa' obbligata  alla  revisione  legale  dei
conti; 
    c) per due  esercizi  consecutivi  ha  superato  due  dei  limiti
indicati dal primo comma dell'articolo 2435-bis. 
 
  L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di  cui
alla  lettera  c)  del  terzo  comma  cessa  se,  per  due   esercizi
consecutivi, i predetti limiti non vengono superati. 
 
  Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si
applicano le disposizioni sul  collegio  sindacale  previste  per  le
societa' per azioni. 
 
  L'assemblea che approva il  bilancio  in  cui  vengono  superati  i
limiti indicati al ((...)) terzo comma deve provvedere, entro  trenta
giorni, alla nomina dell'organo  di  controllo  o  del  revisore.  Se
l'assemblea non  provvede,  alla  nomina  provvede  il  tribunale  su
richiesta di qualsiasi soggetto interessato. 
 
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AGGIORNAMENTO (224) 
  Il D.L. 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni dalla L.
11 agosto 2014, n. 116 ha disposto (con l'art. 20, comma  8)  che  la
sopravvenuta insussistenza  dell'obbligo  di  nomina  dell'organo  di
controllo o del revisore costituisce giusta causa di revoca.