ART. 248 
                             (controlli) 
 
   1. La documentazione relativa al piano della caratterizzazione del
sito  e  al  progetto  operativo,   comprensiva   delle   misure   di
riparazione, dei monitoraggi da effettuare, delle limitazioni d'uso e
delle prescrizioni eventualmente dettate ai sensi dell'articolo  242,
comma 4, e' trasmessa alla provincia e all'Agenzia regionale  per  la
protezione dell'ambiente competenti ai  fini  dell'effettuazione  dei
controlli sulla conformita' degli interventi ai progetti approvati. 
   2. Il completamento degli interventi  di  bonifica,  di  messa  in
sicurezza permanente e di messa in sicurezza  operativa,  nonche'  la
conformita' degli stessi al progetto approvato sono  accertati  dalla
provincia  mediante  apposita  certificazione  sulla  base   di   una
relazione  tecnica  predisposta   dall'Agenzia   regionale   per   la
protezione dell'ambiente territorialmente competente. 
   3. La certificazione di cui al comma 2 costituisce titolo  per  lo
svincolo delle garanzie finanziarie di cui all'articolo 242, comma 7.