(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 248)
                 Art. 248. (Art. 72 del Testo Unico) 
                LIMITI PER IL TRASPORTO DELLE PERSONE 
                      CON LE MACCHINE AGRICOLE 

 
  Il trasporto per motivi di lavoro dell'accompagnatore di animali  o
di prodotti agricoli e di sostanze  di  uso  agrario,  nonche'  degli
addetti ai lavori agricoli, ai sensi dell'art.  72  del  Testo  Unico
puo' essere  consentito  soltanto  sulle  trattrici  agricole,  sulle
mietitrebbie,  sulle  motoagricole  aventi  velocita'   massima   non
superiore a 25 Km/ora e sui rimorchi agricoli trainati  da  trattrici
aventi  lo  stesso  limite  di  velocita'.  E'  comunque  vietato  il
trasporto di persone in piedi. Per effettuare il trasporto di persone
occorre richiedere all'Ispettorato della motorizzazione civile presso
il  quale  la  macchina  agricola  e'  immatricolata,  l'accertamento
dell'idoneita' della macchina stessa, attrezzata per il trasporto  di
persone. L'Ispettorato, accertata l'idoneita' della macchina,  annota
sul  certificato  il  numero  delle  persone   che   possono   essere
trasportate, compreso il  conducente,  e  l'attrezzatura  prescritta,
previo benestare del Ministro per i lavori pubblici. Il trasporto  di
persone sui rimorchi agricoli puo'  effettuarsi  soltanto  dal  luogo
dove ha sede l'azienda agricola o dal centro di raccolta al posto  di
lavoro e viceversa. 
  Sul certificato del rimorchio sara' inoltre indicata la targa delle
trattrici per le quali e' ammesso l'agganciamento  per  il  trasporto
delle persone.