Art. 248. (Art. 72 del Testo Unico) LIMITI PER IL TRASPORTO DELLE PERSONE CON LE MACCHINE AGRICOLE Il trasporto per motivi di lavoro dell'accompagnatore di animali o di prodotti agricoli e di sostanze di uso agrario, nonche' degli addetti ai lavori agricoli, ai sensi dell'art. 72 del Testo Unico puo' essere consentito soltanto sulle trattrici agricole, sulle mietitrebbie, sulle motoagricole aventi velocita' massima non superiore a 25 Km/ora e sui rimorchi agricoli trainati da trattrici aventi lo stesso limite di velocita'. E' comunque vietato il trasporto di persone in piedi. Per effettuare il trasporto di persone occorre richiedere all'Ispettorato della motorizzazione civile presso il quale la macchina agricola e' immatricolata, l'accertamento dell'idoneita' della macchina stessa, attrezzata per il trasporto di persone. L'Ispettorato, accertata l'idoneita' della macchina, annota sul certificato il numero delle persone che possono essere trasportate, compreso il conducente, e l'attrezzatura prescritta, previo benestare del Ministro per i lavori pubblici. Il trasporto di persone sui rimorchi agricoli puo' effettuarsi soltanto dal luogo dove ha sede l'azienda agricola o dal centro di raccolta al posto di lavoro e viceversa. Sul certificato del rimorchio sara' inoltre indicata la targa delle trattrici per le quali e' ammesso l'agganciamento per il trasporto delle persone.