(Norme-art. 248)
                              Art. 248 
         (Applicazione della pena su richiesta delle parti) 
  1.  Prima  che  siano  compiute  le  formalita'  di  apertura   del
dibattimento di primo  grado,  l'imputato  e  il  pubblico  ministero
possono  chiedere  al  giudice  l'applicazione  della  pena  a  norma
dell'articolo 444 del codice. Se la richiesta  non  e'  formulata  in
udienza, il giudice ne da' avviso all'altra  parte  che,  nei  cinque
giorni successivi, esprime o nega il proprio consenso. La richiesta e
il consenso sono espressi  nelle  forme  previste  dall'articolo  446
commi 2, 3 e 6 del codice. Il giudice, se non deve provvedere a norma
dell'articolo 421 del codice abrogato e sempre che  ne  sussistano  i
presupposti, pronuncia la sentenza prevista dall'articolo 444 comma 2
del codice. Si osservano le disposizioni previste dagli articoli  444
comma 2, 445 e 448 del codice.  Quando  non  pronuncia  sentenza,  il
giudice dispone con ordinanza procedersi nelle forme ordinarie. 
  2. Se la richiesta  e'  formulata  nel  corso  dell'istruzione,  la
competenza a provvedere spetta al giudice istruttore,  osservate,  in
quanto compatibili, le disposizioni previste  dall'articolo  447  del
codice. Quando si  procede  con  istruzione  sommaria,  la  richiesta
dell'imputato  e'  depositata  presso  la  segreteria  del   pubblico
ministero il quale, se esprime il proprio consenso, la  trasmette  al
giudice istruttore unitamente  agli  atti  del  processo,  altrimenti
emette decreto motivato di dissenso.  Quando  il  pubblico  ministero
ritiene che  il  processo  possa  essere  definito  con  la  sentenza
prevista dall'articolo 444 del codice, notifica  all'imputato  avviso
di deposito della richiesta che  intende  rivolgere  al  giudice;  se
l'imputato  esprime  il  proprio  consenso,  il  pubblico   ministero
trasmette la richiesta, il consenso e gli atti  del  procedimento  al
giudice istruttore  che  provvede  a  norma  del  primo  periodo  del
presente comma.  Nei  procedimenti  di  competenza  del  pretore,  il
consenso o il dissenso motivato e' espresso  dal  pubblico  ministero
indicato nell'articolo 550 comma 1 lettera a) del codice. 
  3. Si osservano le disposizioni previste dall'articolo 247 comma 5. 
  4.  Continuano  ad  osservarsi  le   disposizioni   relative   alla
applicazione di sanzioni sostitutive su  richiesta  dell'imputato,  a
norma della legge 24 novembre 1981 n. 689, se la  richiesta  medesima
e' stata formulata anteriormente all'entrata in vigore del  codice  e
sempre che l'interessato  non  si  avvalga  delle  facolta'  previste
dall'articolo 247 e dal presente articolo.