Art. 248 
 
(Disposizioni per la  conclusione  delle  procedure  di  reclutamento
della  Commissione   Ripam   per   il   personale   delle   pubbliche
                          amministrazioni) 
 
  1. Per le procedure concorsuali per il personale non  dirigenziale,
di cui all'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto
2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  ottobre
2013, n. 125, e all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo  30
marzo 2001, n. 165, gia' bandite alla data di entrata in  vigore  del
presente decreto e per quelle nelle quali, alla  medesima  data,  sia
stata effettuata anche una sola delle prove concorsuali previste,  la
Commissione per l'attuazione del Progetto di  Riqualificazione  delle
Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) puo' modificare, su richiesta delle
amministrazioni  destinatarie   delle   procedure   concorsuali,   le
modalita' di svolgimento delle prove previste dai relativi  bandi  di
concorso,  dandone  tempestiva  comunicazione  ai  partecipanti  alle
procedure, prevedendo esclusivamente: 
  a)  l'utilizzo  di  strumenti  informatici  e   digitali   per   lo
svolgimento delle prove scritte e  preselettive,  lo  svolgimento  in
videoconferenza della prova orale, garantendo comunque l'adozione  di
soluzioni  tecniche  che  assicurino  la  pubblicita'  della  stessa,
l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle  comunicazioni
e la loro tracciabilita'; 
  b) lo svolgimento delle prove anche presso sedi decentrate  secondo
le modalita' dell'articolo 247. 
  2. Alle commissioni esaminatrici e alle sottocommissioni si applica
il comma 7 dell'articolo 247. 
  3.  In  attuazione  delle  modalita'  di  svolgimento  delle  prove
concorsuali stabilite ai sensi del comma 1, FormezPA puo' risolvere i
contratti stipulati per l'organizzazione delle procedure  concorsuali
indette  dalla  Commissione  per   l'attuazione   del   Progetto   di
Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni  (RIPAM)  che,  alla
data  del  presente  decreto,  non  hanno  avuto  un   principio   di
esecuzione, fermo restando l'indennizzo limitato alle spese sostenute
dall'operatore economico sino alla data della risoluzione, con  oneri
a carico delle amministrazioni interessate alle procedure concorsuali
a valere sulle  risorse  disponibili  a  legislazione  vigente.  Sono
conseguentemente adeguati gli accordi convenzionali con Formez PA. 
  4. Il pagamento dell'indennizzo al ricorrere dei presupposti di cui
al comma 3 non costituisce ipotesi di danno erariale.