(CODICE CIVILE-art. 2480)
                             Art. 2480. 
 
             (( (Modificazioni dell'atto costitutivo).)) 
 
  ((Le   modificazioni   dell'atto   costitutivo   sono    deliberate
dall'assemblea dei soci a norma dell'articolo 2479-bis. Il verbale e'
redatto da notaio e si applica l'articolo 2436.))