(CODICE CIVILE-art. 2483)
                             Art. 2483. 
 
               (( (Emissione di titoli di debito). )) 
 
  ((Se l'atto costitutivo  lo  prevede,  la  societa'  puo'  emettere
titoli di debito. In  tal  caso  l'atto  costitutivo  attribuisce  la
relativa competenza ai soci o agli  amministratori  determinando  gli
eventuali limiti, le modalita' e le  maggioranze  necessarie  per  la
decisione. 
 
  I titoli emessi  ai  sensi  del  precedente  comma  possono  essere
sottoscritti  soltanto  da  investitori  professionali   soggetti   a
vigilanza prudenziale a  norma  delle  leggi  speciali.  In  caso  di
successiva circolazione dei titoli  di  debito,  chi  li  trasferisce
risponde della solvenza della societa' nei confronti degli acquirenti
che non siano investitori professionali ovvero  soci  della  societa'
medesima. 
 
  La decisione di emissione dei  titoli  prevede  le  condizioni  del
prestito e le modalita' del rimborso ed  e'  iscritta  a  cura  degli
amministratori  presso  il  registro  delle  imprese.  Puo'  altresi'
prevedere che, previo consenso della maggioranza dei  possessori  dei
titoli, la societa' possa modificare tali condizioni e modalita'. 
 
  Restano  salve  le  disposizioni  di  leggi  speciali  relative   a
particolari categorie di societa' e alle riserve di attivita'.))