(CODICE CIVILE-art. 2486)
                             Art. 2486. 
 
                   (Poteri degli amministratori). 
 
  Al verificarsi di una causa di scioglimento e fino al momento della
consegna di cui all'articolo 2487-bis, gli amministratori  conservano
il potere di gestire la societa', ai soli  fini  della  conservazione
dell'integrita' e del valore del patrimonio sociale. 
 
  Gli amministratori sono personalmente e  solidalmente  responsabili
dei danni arrecati alla societa', ai soci, ai creditori sociali ed ai
terzi, per atti od omissioni compiuti in  violazione  del  precedente
comma. 
 
  ((Quando e' accertata la  responsabilita'  degli  amministratori  a
norma  del  presente  articolo,  e  salva  la  prova  di  un  diverso
ammontare, il danno risarcibile si presume pari alla  differenza  tra
il patrimonio netto alla data  in  cui  l'amministratore  e'  cessato
dalla carica o, in caso di apertura  di  una  procedura  concorsuale,
alla data di  apertura  di  tale  procedura  e  il  patrimonio  netto
determinato  alla  data  in  cui  si  e'  verificata  una  causa   di
scioglimento di cui all'articolo 2484, detratti i costi  sostenuti  e
da sostenere, secondo un criterio di normalita', dopo il  verificarsi
della causa di scioglimento e fino al compimento della  liquidazione.
Se e' stata aperta una procedura concorsuale e mancano  le  scritture
contabili o se a causa dell'irregolarita' delle stesse  o  per  altre
ragioni i netti patrimoniali non possono essere determinati, il danno
e' liquidato in misura pari alla  differenza  tra  attivo  e  passivo
accertati nella procedura)).