Art. 249.
                       Valutazione del rischio

  l.  Nella  valutazione  di cui all'articolo 28, il datore di lavoro
valuta  i  rischi  dovuti alla polvere proveniente dall'amianto e dai
materiali  contenenti  amianto,  al  fine di stabilire la natura e il
grado  dell'esposizione  e  le  misure  preventive  e  protettive  da
attuare.
  2.  Nei  casi  di esposizioni sporadiche e di debole intensita' e a
condizione  che  risulti  chiaramente dalla valutazione dei rischi di
cui al comma 1 che il valore limite di esposizione all'amianto non e'
superato  nell'aria  dell'ambiente  di  lavoro,  non si applicano gli
articoli 250, 259 e 260, comma 1, nelle seguenti attivita':
    a)  brevi  attivita'  non continuative di manutenzione durante le
quali il lavoro viene effettuato solo su materiali non friabili;
    b)  rimozione  senza deterioramento di materiali non degradati in
cui le fibre di amianto sono fermamente legate ad una matrice;
    c)  incapsulamento e confinamento di materiali contenenti amianto
che si trovano in buono stato;
    d)  sorveglianza e controllo dell'aria e prelievo dei campioni ai
fini  dell'individuazione della presenza di amianto in un determinato
materiale.
  3.  Il  datore  di  lavoro  effettua nuovamente la valutazione ogni
qualvolta   si   verifichino  modifiche  che  possono  comportare  un
mutamento  significativo dell'esposizione dei lavoratori alla polvere
proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto.
  4.  La  Commissione  consultiva  permanente  di  cui all'articolo 6
provvede  a definire orientamenti pratici per la determinazione delle
esposizioni sporadiche e di debole intensita', di cui al comma 2.