(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 249)
                 Art. 249. (Art. 72 del Testo Unico) 
     EQUIPAGGIAMENTO ED ATTREZZATURA PER IL TRASPORTO DI PERSONE 

 
  Le macchine agricole  semoventi  per  effettuare  il  trasporto  di
persone, che comunque non  puo'  essere  superiore  a  due  oltre  al
conducente,  debbono  essere  equipaggiate  con  sedili   solidamente
fissati alla carrozzeria in posizione tale che la persona seduta  non
sporga dalla sagoma del veicolo. Detti sedili debbono  essere  muniti
di spalliera alta almeno 20 centimetri e di braccioli, per  tutta  la
lunghezza  delle  estremita'  laterali,  della  stessa  altezza.   La
larghezza del sedile per ciascun posto noti dovra' essere inferiore a
40 centimetri, la profondita' a  centimetri  30  e  l'altezza  dovra'
essere tale da consentire l'appoggio dei piedi. 
  I rimorchi agricoli per effettuare il trasporto di persone  debbono
essere di tipo omologato a due assi, equipaggiati con dispositivo  di
frenatura di tipo continuo ed automatico oppure misto ed  automatico.
Dovranno inoltre essere muniti di sospensione elastica e di  occhione
di tipo approvato. Il  veicolo  trattore  dovra'  essere  anche  esso
munito di gancio di tipo approvato. 
  I sedili disposti sul pianale del rimorchio, durante  il  trasporto
delle persone, debbono essere fissati solidamente,  sia  dalla  parte
anteriore che da quella posteriore ed in corrispondenza di intervalli
non  superiori  a  due  posti,  con  elementi  in  ferro  e   bulloni
direttamente ai longheroni  del  telaio.  Si  esclude  l'attacco  dei
sedili alle sponde del rimorchio ed anche la possibilita' di appoggio
delle persona alle sponde stesse; pertanto i  sedili  debbono  essere
muniti di  spalliera  dell'altezza  di  almeno  30  centimetri  e  di
braccioli, alle estremita' laterali, alti almeno 20 centimetri. 
  La larghezza  del  sedile  per  ciascun  posto  non  dovra'  essere
inferiore  a  40  centimetri,  la  profondita'  non  inferiore  a  30
centimetri. 
  La corsia tra due file di sedili non dovra' essere inferiore  a  35
centimetri, misurata all'altezza del piano del sedile. 
  Il  rimorchio  durante  il  trasporto  delle  persone  deve  essere
equipaggiato con centine e tendone per tutta la sua lunghezza, ovvero
con sponde alte non meno di 90 centimetri, e munito di  scala  mobile
per la salita e la discesa dei passeggeri. 
  Il numero delle persone trasportabili e' commisurato al numero  dei
posti a sedere e comunque mai superiore a 20. Inoltre  la  somma  del
peso    delle    persone    trasportate,    determinato     assumendo
convenzionalmente il peso di ciascuna persona pari a 70 Kg.  piu'  10
di bagagli o attrezzi, e della  tara  del  rimorchio  attrezzato  non
dovra' superare il peso complessivo, assegnato al rimorchio stesso in
sede di omologazione.