(Norme-art. 249)
                              Art. 249 
                     (Procedimento per decreto) 
  1. Quando ritiene di emettere decreto di condanna, il pretore  puo'
applicare una pena diminuita  sino  alla  meta'  rispetto  al  minimo
edittale. 
  2. Nei procedimenti di competenza del tribunale, sino alla chiusura
dell'istruzione  sommaria  o  formale,  il  pubblico  ministero  puo'
chiedere al giudice istruttore di emettere decreto  di  condanna  nei
casi previsti dall'articolo  459  del  codice,  anche  per  una  pena
diminuita fino alla meta' rispetto al minimo edittale. Se il  giudice
accoglie la  richiesta  emette  il  decreto,  altrimenti  si  procede
secondo le  forme  ordinarie.  Per  il  decreto  di  condanna  e  per
l'eventuale  giudizio  di  opposizione  davanti   al   tribunale   si
osservano,  in  quanto  compatibili,  le  disposizioni   del   codice
abrogato.