(CODICE CIVILE-art. 2497)
                             Art. 2497. 
 
                         (Responsabilita'). 
 
  Le societa' o gli enti che, esercitando attivita'  di  direzione  e
coordinamento di societa',  agiscono  nell'interesse  imprenditoriale
proprio o altrui in violazione  dei  principi  di  corretta  gestione
societaria  e   imprenditoriale   delle   societa'   medesime,   sono
direttamente responsabili nei confronti dei soci  di  queste  per  il
pregiudizio  arrecato  alla   redditivita'   ed   al   valore   della
partecipazione sociale, nonche' nei confronti dei  creditori  sociali
per  la  lesione  cagionata  all'integrita'  del   patrimonio   della
societa'. Non vi e' responsabilita' quando il danno risulta  mancante
alla luce del risultato complessivo  dell'attivita'  di  direzione  e
coordinamento ovvero  integralmente  eliminato  anche  a  seguito  di
operazioni a cio' dirette. ((186)) 
 
  Risponde in solido chi abbia comunque preso parte al  fatto  lesivo
e, nei limiti del vantaggio conseguito, chi ne abbia  consapevolmente
tratto beneficio. 
 
  Il socio ed il creditore sociale possono agire contro la societa' o
l'ente che esercita l'attivita' di direzione e coordinamento, solo se
non sono stati soddisfatti dalla societa' soggetta alla attivita'  di
direzione e coordinamento. 
 
  Nel  caso  di  fallimento,  liquidazione  coatta  amministrativa  e
amministrazione  straordinaria  di  societa'   soggetta   ad   altrui
direzione e coordinamento, l'azione spettante ai creditori di  questa
e' esercitata dal  curatore  o  dal  commissario  liquidatore  o  dal
commissario straordinario. 
 
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AGGIORNAMENTO (186) 
  Il D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla L.
3 agosto 2009, n. 102, ha disposto  (con  l'art.  19,  comma  6)  che
"L'articolo 2497, primo comma, del codice civile, si  interpreta  nel
senso che per enti si  intendono  i  soggetti  giuridici  collettivi,
diversi  dallo  Stato,  che  detengono  la   partecipazione   sociale
nell'ambito  della  propria  attivita'  imprenditoriale  ovvero   per
finalita' di natura economica o finanziaria."