Art. 25
                 Comando e collocamento fuori ruolo

  1.  Fermi restando i comandi ed i collocamenti fuori ruolo previsti
da  disposizioni  speciali,  i  funzionari della carriera prefettizia
possono  essere  collocati  in  posizione  di fuori ruolo, nel limite
massimo  di trenta unita', presso gli organi costituzionali, le altre
amministrazioni  dello  Stato,  gli  enti  pubblici  e  le  autorita'
indipendenti,  in  relazione anche ad esigenze di coordinamento con i
compiti  istituzionali  dell'amministrazione.  Il  procedimento resta
regolato  dagli  articoli  56, 57, 58 e 59 del decreto del Presidente
della  Repubblica  10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni,
nonche' dalle relative disposizioni di attuazione.
  2. Al personale della carriera prefettizia possono essere conferiti
incarichi  di funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato
con  le  modalita'  di  cui  all'articolo  19,  comma  6, del decreto
legislativo  3 febbraio 1993, n. 29, nonche', entro il limite massimo
di dieci unita', incarichi di direttore generale negli enti locali ai
sensi  dell'articolo 51-bis della legge 8 giugno 1990, n. 142. Per la
durata dell'incarico il funzionario e' collocato in aspettativa senza
assegni con riconoscimento dell'anzianita' di servizio.
  3. Ai fini dell'applicazione degli articoli 7 e 8, fermi restando i
requisiti minimi di servizio previsti per il passaggio alla qualifica
di  viceprefetto, il servizio prestato a norma dei commi 1 e 2 <8l>e'
equiparato  a  quello prestato in posizione funzionale analoga presso
gli  uffici  centrali e periferici dell'amministrazione dell'interno.
Ai  medesimi  fini,  il  servizio  prestato  negli  uffici di diretta
collaborazione  con  gli  organi  di  direzione politica presso altre
amministrazioni   e'   equiparato   a   quello   prestato   presso  i
corrispondenti   uffici   dell'amministrazione   dell'interno,  fermi
restando i suddetti requisiti minimi di servizio.
 
          Note all'art. 25:
              - Si  riporta  il  testo degli articoli 56, 57, 58 e 59
          del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 10 gennaio
          1957, n. 3 (per l'argomento vedasi nelle note all'art. 1):
              "Art.  56  (Comando  presso  altra  amministrazione). -
          L'impiegato  di  ruolo  puo'  essere  comandato  a prestare
          servizio presso altra amministrazione statale o presso enti
          pubblici,   esclusi   quelli   sottoposti   alla  vigilanza
          dell'amministrazione cui l'impiegato appartiene.
              Il  comando e' disposto, per tempo determinato e in via
          eccezionale, per riconosciute esigenze di servizio o quando
          sia richiesta una speciale competenza.
              Al   comando  si  provvede  con  decreto  dei  Ministri
          competenti, sentito l'impiegato.
              Per  il  comando  presso  un  ente  pubblico il decreto
          dovra'  essere  adottato anche con il concerto del Ministro
          per  il tesoro e del Ministro titolare dell'amministrazione
          vigilante.
              Per l'impiegato con qualifica non inferiore a direttore
          generale   si  provvede  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri,
          su proposta dei Ministri competenti.
              Salvo  i  casi  previsti  dai  precedenti  commi  e dal
          successivo   art.  58,  e'  vietata  l'assegnazione,  anche
          temporanea,  di impiegati ad uffici diversi da quelli per i
          quali sono stati istituiti i ruoli cui essi appartengono.
              In  attesa  dell'adozione del provvedimento di comando,
          puo' essere concessa, dall'amministrazione di appartenenza,
          l'immediata     utilizzazione     dell'impiegato     presso
          l'amministrazione che ha richiesto il comando".
              "Art.  57 (Trattamento del personale comandato e carico
          della  spesa).  -L'impiegato  in  posizione  di  comando e'
          ammesso  agli  esami,  ai  concorsi  ed  agli  scrutini  di
          promozione  nonche'  ai  concorsi  per  il  passaggio  alla
          qualifica  intermedia della carriera superiore in base alle
          normali disposizioni.
              La  spesa  per  il  personale  comandato  presso  altra
          amministrazione statale resta a carico dell'amministrazione
          di appartenenza.
              Alla spesa del personale comandato presso enti pubblici
          provvede direttamente ed a proprio carico l'ente presso cui
          detto   personale   va  a  prestare  servizio.  L'ente  e',
          altresi',  tenuto a versare all'amministrazione statale cui
          il  personale  stesso appartiene l'importo dei contributi e
          delle  ritenute  sul  trattamento  economico previsti dalla
          legge.
              Il  periodo  di  tempo  trascorso  nella  posizione  di
          comando  e'  computato  agli  effetti  del  trattamento  di
          quiescenza e di previdenza.
              Alle   promozioni  di  tutto  il  personale  comandato,
          nonche'  agli aumenti periodici, provvede l'amministrazione
          cui l'impiegato appartiene organicamente".
              "Art.   58   (Presupposti   e   procedimento).   -   Il
          collocamento  fuori  ruolo  puo'  essere  disposto  per  il
          disimpegno di funzioni dello Stato o di altri enti pubblici
          attinenti   agli   interessi  dell'amministrazione  che  lo
          dispone  e  che  non  rientrino  nei  compiti istituzionali
          dell'amministrazione stessa.
              L'impiegato  collocato  fuori  ruolo  non  occupa posto
          nella  qualifica  del  ruolo organico cui appartiene; nella
          qualifica iniziale del ruolo stesso e' lasciato scoperto un
          posto per ogni impiegato collocato fuori ruolo.
              Al collocamento fuori ruolo si provvede con decreto dei
          Ministri  competenti  di  concerto  con  il Ministro per il
          tesoro, sentito l'impiegato.
              Al   collocamento   fuori   ruolo   dell'impiegato  con
          qualifica non inferiore a direttore generale si provvede in
          conformita' al quarto comma dell'articolo 56.
              I casi nei quali gli impiegati possono essere collocati
          fuori ruolo, sono determinati col regolamento".
              "Art.  59 (Trattamento e promozione del personale fuori
          ruolo).  - All'impiegato collocato fuori ruolo si applicano
          le norme dell'art. 57.
              L'impiegato  collocato  fuori  ruolo  che  consegue  la
          promozione  o  la  nomina  a qualifica superiore rientra in
          organico   andando  ad  occupare,  secondo  l'ordine  della
          graduatoria dei promossi o dei nominati, un posto di ruolo.
              Se  in corrispondenza della qualifica conseguita con la
          promozione  o  con  la  nomina  permanga la possibilita' di
          collocamento  fuori  ruolo,  il  decreto di promozione o di
          nomina  puo'  disporre  il  collocamento fuori ruolo, anche
          nella nuova qualifica".
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  19,  comma  6, del
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (per l'argomento
          vedasi nelle note all'art. 1):
              "6.  Gli  incarichi  di cui ai commi precedenti possono
          essere  conferiti  con contratto a tempo determinato, e con
          le  medesime procedure, entro il limite del 5 per cento dei
          dirigenti  appartenenti alla prima fascia del ruolo unico e
          del 5 per cento di quelli appartenenti alla seconda fascia,
          a   persone  di  particolare  e  comprovata  qualificazione
          professionale, che abbiano svolto attivita' in organismi ed
          enti  pubblici  o privati o aziende pubbliche e private con
          esperienza  acquisita per almeno un quinquennio in funzioni
          dirigenziali,  o  che  abbiano  conseguito  una particolare
          specializzazione  professionale,  culturale  e  scientifica
          desumibile     dalla     formazione     universitaria     e
          post-universitaria,  da  pubblicazioni  scientifiche  o  da
          concrete  esperienze  di  lavoro, o provenienti dai settori
          della   ricerca,   della   docenza   universitaria,   delle
          magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello
          Stato.  Il  trattamento  economico puo' essere integrato da
          una  indennita'  commisurata  alla specifica qualificazione
          professionale,   tenendo   conto  della  temporaneita'  del
          rapporto  e  delle  condizioni  di  mercato  relative  alle
          specifiche competenze professionali.
              Per il periodo di durata del contratto, i dipendenti di
          pubbliche  amministrazioni  sono  collocati  in aspettativa
          senza   assegni,   con  riconoscimento  dell'anzianita'  di
          servizio".
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  51-bis della legge
          8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali):
              "Art.  51-bis (Direttore generale). - 1. Il sindaco nei
          comuni  con  popolazione  superiore ai 15.000 abitanti e il
          presidente  della  provincia,  previa  deliberazione  della
          giunta   comunale   o   provinciale,  possono  nominare  un
          direttore  generale, al di fuori della dotazione organica e
          con  contratto  a  tempo  determinato,  e  secondo  criteri
          stabiliti  dal regolamento di organizzazione degli uffici e
          dei  servizi,  che  provvede ad attuare gli indirizzi e gli
          obiettivi  stabiliti  dagli  organi  di  governo dell'ente,
          secondo le direttive impartite dal sindaco o dal presidente
          della provincia, e che sovrintende alla gestione dell'ente,
          perseguendo  livelli  ottimali  di efficacia ed efficienza.
          Compete   in   particolare   al   direttore   generale   la
          predisposizione del piano dettagliato di obiettivi previsto
          dalla  lettera  a),  del  comma 2, dell'art. 40 del decreto
          legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, nonche' la proposta di
          piano  esecutivo  di  gestione  previsto  dall'art.  11 del
          predetto  decreto  legislativo n. 77 del 1995. A tali fini,
          al  direttore  generale  rispondono,  nell'esercizio  delle
          funzioni   loro   assegnate,   i  dirigenti  dell'ente,  ad
          eccezione del segretario del comune e della provincia.
              2.  Il direttore generale e' revocato dal sindaco o dal
          presidente  della  provincia,  previa  deliberazione  della
          giunta  comunale o provinciale. La durata dell'incarico non
          puo'   eccedere  quella  del  mandato  del  sindaco  o  del
          presidente della provincia.
              3.  Nei  comuni  con  popolazione  inferiore  ai 15.000
          abitanti  e' consentito procedere alla nomina del direttore
          generale  previa  stipula  di convenzione tra comuni le cui
          popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti. In tal
          caso  il  direttore  generale  dovra' provvedere anche alla
          gestione  coordinata  o  unitaria  dei servizi tra i comuni
          interessati.
              4.   Quando  non  risultino  stipulate  le  convenzioni
          previste  dal  comma  3  e  in  ogni  altro  caso in cui il
          direttore  generale  non  sia  stato  nominato, le relative
          funzioni   possono  essere  conferite  dal  sindaco  o  dal
          presidente della provincia al segretario".