Art. 25.
      (Accertamento della condizione economica del richiedente)
1. Ai fini dell'accesso ai servizi disciplinati dalla presente legge,
la  verifica della condizione economica del richiedente e' effettuata
secondo  le  disposizioni  previste  dal decreto legislativo 31 marzo
1998,  n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000,
n. 130.
 
          Note all'art. 25, comma 1:
          -  Per  il titolo del citato decreto legislativo n. 109 del
          1998,  come  modificato  dal  decreto  legislativo 3 maggio
          2000,   n.   130,   recante:  "Disposizioni  correttive  ed
          integrative  del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109,
          in  materia  di  criteri  unificati  di  valutazione  della
          situazione    economica   dei   soggetti   che   richiedono
          prestazioni  sociali  agevolate", pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale  del  23 maggio  2000,  n.  118,  si veda in nota
          all'art. 18, comma 3, lettera g).