Art. 25. (Messaggi di utilita' sociale) 1. Ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 giugno 2000, n. 150, la Presidenza del Consiglio dei ministri trasmette alla societa' concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo i messaggi di utilita' sociale ricevuti dall'Osservatorio. 2. All'articolo 6, primo comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103, dopo le parole: "alle associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute," sono inserite le seguenti: "alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali,".
Nota all'art. 25, comma 1: - La legge 7 giugno 2000, n. 150, recante "Disciplina delle attivita' di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13 giugno 2000, n. 136. Il testo dell'art. 3 e' il seguente: "Art. 3 (Messaggi di utilita' sociale e di pubblico interesse). - 1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri determina i messaggi di utilita' sociale ovvero di pubblico interesse, che la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo puo' trasmettere a titolo gratuito. Alla trasmissione di messaggi di pubblico interesse previsti dal presente comma sono riservati tempi non eccedenti il due per cento di ogni ora di programmazione e l'uno per cento dell'orario settimanale di programmazione di ciascuna rete. Le emittenti private, radiofoniche e televisive, hanno facolta', ove autorizzate, di utilizzare tali messaggi per passaggi gratuiti. 2. Nelle concessioni per la radiodiffusione sonora e televisiva e' prevista la riserva di tempi non eccedenti l'uno per cento dell'orario settimanale di programmazione per le stesse finalita' e con le modalita' di cui al comma 1. 3. Fatto salvo quanto stabilito dalla presente legge e dalle disposizioni relative alla comunicazione istituzionale non pubblicitaria, le concessionarie radiotelevisive e le societa' autorizzate possono, per finalita' di esclusivo interesse sociale, trasmettere messaggi di utilita' sociale. 4. I messaggi di cui al comma 3 non rientrano nel computo degli indici di affollamento giornaliero ne' nel computo degli indici di affollamento orario stabiliti dal presente articolo. Il tempo di trasmissione dei messaggi non puo', comunque, occupare piu' di quattro minuti per ogni giorno di trasmissione per singola concessionaria. Tali messaggi possono essere trasmessi gratuitamente; qualora non lo fossero, il prezzo degli spazi di comunicazione contenenti messaggi di utilita' sociale non puo' essere superiore al cinquanta per cento del prezzo di listino ufficiale indicato dalla concessionaria.". Note all'art. 25, comma 2: - La legge 14 aprile 1975, n. 103, recante "Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 17 aprile 1975. - Si riporta il testo dell'art. 6, come modificato dalla legge 14 aprile 1975, n. 103 qui pubblicata: "Art. 6. - Sono riservati dalla societa' concessionaria, per apposite trasmissioni, tempi non inferiori al 5 per cento del totale delle ore di programmazione televisiva e al 3 per cento del totale delle ore di programmazione radiofonica, distintamente per la diffusione nazionale e per quella regionale, ai partiti ed ai gruppi rappresentati in Parlamento, alle organizzazioni associative delle autonomie locali, ai sindacati nazionali, alle confessioni religiose, ai movimenti politici, agli enti e alle associazioni politiche e culturali, alle associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute, alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionale ai gruppi etnici e linguistici e ad altri gruppi di rilevante interesse sociale che ne facciano richiesta. Per le testate dei giornali quotidiani che non siano organi ufficiali di partito e' istituita una tribuna della stampa. La sottocommissione permanente per l'accesso, costituita nell'ambito della commissione parlamentare, procede almeno trimestralmente, sulla base delle norme stabilite dalla commissione stessa, all'esame delle richieste di accesso, delibera su di esse, determina il tempo di trasmissione complessivamente riservato all'accesso ai programmi nazionali e locali, provvede alla ripartizione del tempo disponibile tra i soggetti ammessi. Le norme emanate dalla commissione parlamentare devono ispirarsi: a) all'esigenza di assicurare la pluralita' delle opinioni e degli orientamenti politici e culturali; b) alla rilevanza dell'interesse sociale, culturale ed informativo delle proposte degli interessi; c) alle esigenze di varieta' della programmazione. La sottocommissione stabilisce le modalita' di programmazione, sentita la concessionaria. Contro le decisioni della sottocommissione e' ammesso ricorso da parte del richiedente alla commissione parlamentare in seduta plenaria. I soggetti interessati devono designare la persona responsabile, agli effetti civili e penali, del programma da ammettere alla trasmissione e comunicare alla sottocommissione ed alla concessionaria il contenuto del programma stesso. I soggetti ammessi all'accesso devono, nella libera manifestazione del loro pensiero, osservare i principi dell'ordinamento costituzionale, e tra essi in particolare quelli relativi alla tutela della dignita' della persona nonche' della lealta' e della correttezza del dialogo democratico e astenersi da qualsiasi forma di pubblicita' commerciale. I soggetti che fruiscono dell'accesso, nell'organizzare il proprio programma in modo autonomo, possono avvalersi della collaborazione tecnica gratuita della concessionaria secondo norme ed entro limiti fissati dalla commissione parlamentare per soddisfare esigenze minime di base".