Art. 25 (R)
                   Firma di documenti informatici
delle pubbliche amministrazioni

  1. In tutti i documenti informatici delle pubbliche amministrazioni
la firma autografa o la firma, comunque prevista, e' sostituita dalla
firma digitale, in conformita' alle norme del presente testo unico.
  2. L'uso della firma digitale integra e sostituisce ad ogni fine di
legge  l'apposizione  di  sigilli,  punzoni,  timbri,  contrassegni e
marchi comunque previsti.