Art. 25 
               (Divieti di comunicazione e diffusione) 
 
   1. La comunicazione e la diffusione sono  vietate,  oltre  che  in
caso di divieto disposto dal Garante o dall'autorita' giudiziaria: 
   a) in riferimento a dati personali dei quali e' stata ordinata  la
cancellazione, ovvero quando e' decorso il periodo di tempo  indicato
nell'articolo 11, comma 1, lettera e); 
   b) per finalita' diverse da quelle  indicate  nella  notificazione
del trattamento, ove prescritta. 
 
   2. E' fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richieste,
in conformita'  alla  legge,  da  forze  di  polizia,  dall'autorita'
giudiziaria, da organismi di informazione  e  sicurezza  o  da  altri
soggetti pubblici ai sensi dell'articolo 58, comma 2,  per  finalita'
di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o
repressione di reati.