Art. 25. (Accelerazione e agevolazione della conversione alla trasmissione in tecnica digitale) 1. Ai fini dello sviluppo del pluralismo sono rese attive, dal 31 dicembre 2003, reti televisive digitali terrestri, con un'offerta di programmi in chiaro accessibili mediante decoder o ricevitori digitali. 2. La societa' concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, avvalendosi anche della riserva di blocchi di diffusione prevista dal decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, e' tenuta a realizzare almeno due blocchi di diffusione su frequenze terrestri con una copertura del territorio nazionale che raggiunga: a) dal 1° gennaio 2004, il 50 per cento della popolazione; b) entro il 1° gennaio 2005, il 70 per cento della popolazione. 3. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, entro il 30 aprile 2004, svolge un esame della complessiva offerta dei programmi televisivi digitali terrestri allo scopo di accertare contestualmente, anche tenendo conto delle tendenze in atto nel mercato: a) la quota di popolazione coperta dalle nuove reti digitali terrestri che non deve comunque essere inferiore al 50 per cento; b) la presenza sul mercato nazionale di decoder a prezzi accessibili; c) l'effettiva offerta al pubblico su tali reti anche di programmi diversi da quelli diffusi dalle reti analogiche. 4. Entro trenta giorni dal completamento dell'accertamento di cui al comma 3, l'Autorita' invia una relazione al Governo e alle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica nella quale da' conto dell'accertamento effettuato. Ove l'Autorita' accerti che non si siano verificate le predette condizioni, adotta i provvedimenti indicati dal comma 7 dell'articolo 2 della legge 31 luglio 1997, n. 249. 5. La societa' concessionaria di cui al comma 2, di concerto con il Ministero delle comunicazioni, individua uno o piu' bacini di diffusione, di norma coincidenti con uno o piu' comuni situati in aree con difficolta' di ricezione del segnale analogico, nei quali avviare entro il 1° gennaio 2005 la completa conversione alla tecnica digitale. 6. Nella fase di transizione alla trasmissione in tecnica digitale la societa' concessionaria assicura, comunque, la trasmissione di tre programmi televisivi in tecnica analogica in chiaro e, nei tempi e nei modi di cui al comma 2, di tre programmi televisivi in tecnica digitale in chiaro, attuando condizioni di effettivo policentrismo territoriale, in particolare ripartendo in modo equilibrato, anche valutando la proporzione degli abbonati, l'ideazione, la realizzazione e la produzione di programmi con diffusione in ambito nazionale tra i centri di produzione e le sedi regionali esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Nella fase di transizione alla trasmissione in tecnica digitale devono inoltre risultare complessivamente impegnate, sulla competenza di ciascun esercizio finanziario, per almeno il 60 per cento a favore dei giornali quotidiani e periodici, le somme che le amministrazioni pubbliche o gli enti pubblici anche economici destinano singolarmente, per fini di comunicazione istituzionale, all'acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa. 7. Con regolamento, da emanare su proposta del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, nei limiti della copertura finanziaria di cui al comma 7 dell'articolo 21 della presente legge conseguita anche mediante cessione dei relativi crediti futuri, gli incentivi all'acquisto e alla locazione finanziaria necessari per favorire la diffusione nelle famiglie italiane di apparecchi utilizzabili per la ricezione di segnali televisivi in tecnica digitale, in modo tale da consentire l'effettivo accesso ai programmi trasmessi in tecnica digitale. Il regolamento di cui al presente comma puo' essere attuato ovvero modificato o integrato solo successivamente alla riscossione dei proventi derivanti dall'attuazione dell'articolo 21, comma 3, conseguita anche mediante cessione di crediti futuri. 8. Ove, in base all'accertamento svolto dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, secondo quanto disposto dai commi 3 e 4, risultino rispettate le condizioni di cui al comma 3, lettere a), b) e c), e fino alla completa attuazione del piano di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale, il limite al numero complessivo di programmi per ogni soggetto e' del 20 per cento ed e' calcolato sul numero complessivo dei programmi televisivi concessi o irradiati anche ai sensi dell'articolo 23, comma 1, in ambito nazionale su frequenze terrestri indifferentemente in tecnica analogica o in tecnica digitale. I programmi televisivi irradiati in tecnica digitale possono concorrere a formare la base di calcolo ove raggiungano una copertura pari al 50 per cento della popolazione. Al fine del rispetto del limite del 20 per cento non sono computati i programmi che costituiscono la replica simultanea di programmi irradiati in tecnica analogica. 9. Il criterio di calcolo di cui al comma 8 si applica solo ai soggetti i quali trasmettono in tecnica digitale programmi che raggiungano una copertura pari al 50 per cento della popolazione nazionale. 10. Per la societa' concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo i programmi irradiati in tecnica digitale avvalendosi della riserva di blocchi di diffusione prevista dal decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, non concorrono al raggiungimento del limite di cui al comma 8. 11. Subordinatamente al verificarsi delle condizioni di cui ai commi 1 e 3 e al conseguente effettivo ampliamento delle offerte disponibili e del pluralismo nel settore televisivo previsti dalla Corte costituzionale, il periodo di validita' delle concessioni e delle autorizzazioni per le trasmissioni in tecnica analogica in ambito nazionale, che siano consentite ai sensi del comma 8, e in ambito locale e' prolungato dal Ministero delle comunicazioni, su domanda dei soggetti interessati, fino alla scadenza del termine previsto dalla legge per la conversione definitiva delle trasmissioni in tecnica digitale; tale domanda puo' essere presentata entro il 25 luglio 2005 dai soggetti che gia' trasmettano contemporaneamente in tecnica digitale e, se emittenti nazionali, con una copertura in tecnica digitale di almeno il 50 per cento della popolazione nazionale. In deroga a quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 23, fino alla completa attuazione del piano di assegnazione delle frequenze in tecnica digitale, non appena le imprese di radiodiffusione televisiva in ambito locale dimostreranno di avere raggiunto una copertura in tecnica digitale pari ad almeno il 20 per cento della effettiva copertura in tecnica analogica potranno presentare domanda per ottenere la licenza di operatore in ambito locale. Allo scopo di ottenere la licenza di operatore in ambito locale occorre, oltre agli impegni previsti alle lettere a) e c) del comma 2 dell'articolo 35 della deliberazione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2001, e successive modificazioni, impegnarsi a investire in infrastrutture entro cinque anni dal conseguimento della licenza un importo non inferiore ad un milione di euro per bacino di diffusione per ciascuna regione oggetto di licenza in ambito locale. Tale importo minimo e' ridotto a 500.000 euro per una licenza limitata a un bacino di estensione inferiore a quello regionale e a 250.000 euro per ogni licenza aggiuntiva alla prima per ulteriori bacini di diffusione in ambito regionale. Ai fini dell'impegno suddetto sono comunque considerati gli importi per gli investimenti operati ai sensi della legge 5 marzo 2001, n. 57, e per la sperimentazione delle trasmissioni televisive in tecnica digitale. 12. Fino alla scadenza del termine previsto dalla legge per la conversione definitiva delle trasmissioni in tecnica digitale, in deroga all'articolo 5, comma 1, lettera b), continua ad applicarsi il regime della licenza individuale per l'attivita' di operatore di rete. 13. Al fine di consentire la riconversione delle tecnologie, la societa' concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e' autorizzata a ridefinire, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la convenzione con la Presidenza del Consiglio dei ministri per la diffusione dei programmi all'estero, anche con riferimento alla diffusione in onde medie e corte. Alla legge 14 aprile 1975, n. 103, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 19, primo comma, lettera b), sono soppresse le parole: "ad onde corte per l'estero, ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1132, e del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1962, n. 1703"; b) all'articolo 20, terzo comma, sono soppresse le parole da: "mentre le trasmissioni" fino alla fine del comma.
Note all'art. 25: - Per il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, si vedano note art. 9. - Per l'art. 2, comma 7, della legge 31 luglio 1997, n. 249, si vedano note all'art. 14. - L'art. 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' il seguente: "1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.". - L'art. 35 della deliberazione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS, e' il seguente: "Art. 35 (Conversione delle abilitazioni televisive). - 1. A partire dal 31 marzo 2004 ed in ogni caso successivamente all'entrata in vigore del provvedimento di cui all'art. 29 i soggetti abilitati alla sperimentazione possono richiedere al Ministero delle comunicazioni il rilascio della licenza di operatore di rete limitatamente ai bacini e alle frequenze per i quali e' rilasciata l'abilitazione. 2. Allo scopo di ottenere la licenza i soggetti che abbiano ottenuto l'abilitazione, conformemente alle previsioni del piano di assegnazione delle frequenze, devono impegnarsi a: a) trasferire tutti gli impianti sui siti di piano secondo i tempi e modi di cui all'art. 32; adottare prontamente le variazioni delle frequenze di emissione che saranno comunicate dal Ministero delle comunicazioni; cessare l'emissione su frequenze non necessarie allo scopo della licenza; b) investire in infrastrutture, entro 36 mesi dal conseguimento della licenza, un importo non inferiore a Euro 35.000.000 per blocco di diffusione per le licenze in ambito nazionale e Euro 2.500.000 per blocco di diffusione per ciascuna regione oggetto di licenza in ambito locale. Tale importo minimo e' ridotto ad Euro 1.500.000 per una licenza limitata ad un bacino di estensione inferiore a quella regionale; c) promuovere accordi commerciali con fornitori di servizi, relativi a forme di agevolazione all'utenza finale volte a diffondere le apparecchiature per la ricezione digitale terrestre. 3. La domanda di conversione deve anche contenere la descrizione dei palinsesti diffusi dai fornitori di contenuti su blocchi oggetto di licenza con la descrizione dei relativi accordi nonche' gli impegni e le condizioni verso i fornitori indipendenti di contenuti nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento. 4. Il Ministero delle comunicazioni, valutata la conformita' e la completezza della domanda rispetto alle prescrizioni del presente regolamento, rilascia la licenza, anche nel rispetto delle previsioni del regolamento di cui all'art. 29. 5. A garanzia del corretto espletamento degli obblighi assunti con la domanda di conversione, i richiedenti dovranno rilasciare adeguata fideiussione bancaria ovvero garanzia nelle forme previste dall'ordinamento vigente, secondo le modalita' e gli importi che saranno determinati con apposito provvedimento del Ministero delle comunicazioni.". - La legge 5 marzo 2001, n. 57, recante: Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 marzo 2001, n. 66. - L'art. 19 della legge 14 aprile 1975, n. 103, recante: "Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva.", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 aprile 1975, n. 102, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 19. - La societa' concessionaria, oltre che alla gestione dei servizi in concessione, e' tenuta alle seguenti prestazioni: a) a sistemare, secondo piani tecnici approvati dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, le reti trasmittenti televisive nelle zone di confine bilingui, per renderle idonee a ritrasmettere programmi di organismi esteri confinanti; ad attuare la ristrutturazione ed assumere la gestione degli impianti di terzi eventualmente ad essa affidati, esistenti in dette zone alla data di entrata in vigore della presente legge; b) a predispone annualmente, sulla base delle direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentita la Commissione parlamentare per l'indennizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, programmi televisivi e radiofonici destinati a stazioni radiofoniche e televisive di altri Paesi per la diffusione e la conoscenza della lingua e della cultura italiana nel mondo e ad effettuare, sentita la stessa Commissione parlamentare, trasmissioni radiofoniche speciali; c) ad effettuare trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la provincia di Bolzano, in lingua francese per la regione autonoma Valle d'Aosta ed in lingua slovena per la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.". - L'art. 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103, come modificato dalla legge qui pubblicata il seguente: "Art. 20. - I corrispettivi dovuti alla societa' per gli adempimenti di cui al precedente articolo sono stabiliti come segue. Per quanto previsto al punto a) si provvede mediante separate pattuizioni da effettuarsi d'intesa con i rappresentanti degli enti locali delle zone di confine interessate. Per quanto previsto al punto b), i programmi televisivi e radiofonici destinati a stazioni radiofoniche e televisive di altri Paesi sono regolati mediante convenzioni aggiuntive da stipularsi con le competenti amministrazioni dello Stato entro novanta giorni dalla stipula della convenzione di cui al successivo art. 46. Per gli adempimenti' di cui al punto c), le trasmissioni in lingua tedesca per la provincia di Bolzano sono regolate mediante convenzione aggiuntiva da stipularsi con le competenti amministrazioni dello Stato entro lo stesso termine di cui al precedente comma, mentre le trasmissioni in lingua slovena da radio Trieste sono regolate secondo le modalita' previste dalla legge 14 aprile 1956, n. 308. L'ammontare dei rimborsi della spesa per le trasmissioni in lingua tedesca effettuate dalla sede di Bolzano, nel periodo 7 febbraio 1966-31 dicembre 1972, e' forfettariamente stabilito in lire 6.710 milioni oltre all'imposta sul valore aggiunto. La misura del rimborso forfettario annuo, previsto per le trasmissioni radiofoniche da radio Trieste dalla legge 14 aprile 1956, n. 308, in considerazione dell'intervenuto aumento del numero di trasmissioni con l'inclusione nei programmi de "l'Ora della Venezia Giulia", viene elevata a lire 250 milioni l'anno oltre all'imposta sul valore aggiunto, a partire dal 1968 e puo' essere soggetta a revisione triennale su richiesta di ciascuna parte contraente a far tempo dal 1° gennaio 1977. L'ammontare dei rimborsi della spesa sostenuta per le trasmissioni in lingua francese per la regione autonoma Valle d'Aosta e per le trasmissioni televisive in lingua slovena per la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e' regolato con apposite convenzioni con le competenti amministrazioni dello Stato. La somma di 8.300 milioni, iscritta al capitolo 2554 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'anno finanziario 1973 e di cui al capitolo aggiunto 7480 dell'anno finanziario 1974, resta destinata ed impegnata per la liquidazione degli oneri di cui al precedente quinto comma nonche' a quello di cui al sesto comma per il periodo 1968-1972. All'onere derivante dall'applicazione dello stesso sesto comma per il periodo successivo al 1972, si provvede a carico dello stanziamento del capitolo 2549 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1974 e corrispondenti capitoli degli anni successivi. Ai nuovi o maggiori oneri derivanti dalle altre convenzioni da stipulare ai sensi dei precedenti commi, si provvede con utilizzo dei proventi del canone dovuto dalla concessionaria allo Stato e da determinare, ai sensi del precedente art. 16 con la convenzione di cui al successivo art. 46. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Per i servizi speciali radiotelevisivi, non compresi fra quelli suindicati, le amministrazioni dello Stato richiedenti concordano, attraverso apposite convenzioni, con la societa' concessionaria le modalita' delle prestazioni e l'entita' dei relativi rimborsi, sentito il parere obbligatorio della Commissione parlamentare.".