Art. 25.
(Accelerazione e agevolazione della conversione alla trasmissione in
                          tecnica digitale)

  1.  Ai  fini dello sviluppo del pluralismo sono rese attive, dal 31
dicembre  2003, reti televisive digitali terrestri, con un'offerta di
programmi   in  chiaro  accessibili  mediante  decoder  o  ricevitori
digitali.
  2.  La  societa'  concessionaria  del  servizio  pubblico  generale
radiotelevisivo,  avvalendosi  anche  della  riserva  di  blocchi  di
diffusione   prevista  dal  decreto-legge  23  gennaio  2001,  n.  5,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, e'
tenuta  a  realizzare  almeno  due blocchi di diffusione su frequenze
terrestri con una copertura del territorio nazionale che raggiunga:
    a) dal 1° gennaio 2004, il 50 per cento della popolazione;
    b) entro il 1° gennaio 2005, il 70 per cento della popolazione.
  3.  L'Autorita'  per  le  garanzie nelle comunicazioni, entro il 30
aprile  2004, svolge un esame della complessiva offerta dei programmi
televisivi    digitali    terrestri    allo    scopo   di   accertare
contestualmente,  anche  tenendo  conto  delle  tendenze  in atto nel
mercato:
    a)  la  quota  di  popolazione  coperta dalle nuove reti digitali
terrestri che non deve comunque essere inferiore al 50 per cento;
    b)  la  presenza  sul  mercato  nazionale  di  decoder  a  prezzi
accessibili; c) l'effettiva offerta al pubblico su tali reti anche di
programmi diversi da quelli diffusi dalle reti analogiche.
  4.  Entro  trenta giorni dal completamento dell'accertamento di cui
al  comma  3,  l'Autorita'  invia  una  relazione  al  Governo e alle
competenti  Commissioni  parlamentari della Camera dei deputati e del
Senato  della  Repubblica  nella  quale  da'  conto dell'accertamento
effettuato.  Ove  l'Autorita'  accerti che non si siano verificate le
predette  condizioni,  adotta  i  provvedimenti  indicati dal comma 7
dell'articolo 2 della legge 31 luglio 1997, n. 249.
  5. La societa' concessionaria di cui al comma 2, di concerto con il
Ministero  delle  comunicazioni,  individua  uno  o  piu'  bacini  di
diffusione,  di  norma  coincidenti  con uno o piu' comuni situati in
aree  con  difficolta'  di ricezione del segnale analogico, nei quali
avviare entro il 1° gennaio 2005 la completa conversione alla tecnica
digitale.
  6.  Nella fase di transizione alla trasmissione in tecnica digitale
la societa' concessionaria assicura, comunque, la trasmissione di tre
programmi  televisivi  in  tecnica analogica in chiaro e, nei tempi e
nei  modi  di  cui al comma 2, di tre programmi televisivi in tecnica
digitale  in  chiaro,  attuando condizioni di effettivo policentrismo
territoriale,  in  particolare  ripartendo in modo equilibrato, anche
valutando    la   proporzione   degli   abbonati,   l'ideazione,   la
realizzazione  e  la produzione di programmi con diffusione in ambito
nazionale  tra  i  centri di produzione e le sedi regionali esistenti
alla  data  di  entrata in vigore della presente legge. Nella fase di
transizione  alla  trasmissione  in  tecnica  digitale devono inoltre
risultare  complessivamente  impegnate,  sulla  competenza di ciascun
esercizio  finanziario,  per  almeno  il  60  per  cento a favore dei
giornali  quotidiani  e  periodici,  le  somme che le amministrazioni
pubbliche   o   gli   enti   pubblici   anche   economici   destinano
singolarmente,  per fini di comunicazione istituzionale, all'acquisto
di spazi sui mezzi di comunicazione di massa.
  7.  Con  regolamento,  da  emanare  su  proposta del Ministro delle
comunicazioni,  di  concerto  con  il  Ministro dell'economia e delle
finanze,  entro  tre  mesi  dalla  data  di  entrata  in vigore della
presente legge ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23
agosto  1988,  n.  400,  sono  definiti,  nei  limiti della copertura
finanziaria  di  cui al comma 7 dell'articolo 21 della presente legge
conseguita  anche  mediante cessione dei relativi crediti futuri, gli
incentivi  all'acquisto  e  alla  locazione finanziaria necessari per
favorire   la   diffusione  nelle  famiglie  italiane  di  apparecchi
utilizzabili  per  la  ricezione  di  segnali  televisivi  in tecnica
digitale, in modo tale da consentire l'effettivo accesso ai programmi
trasmessi  in  tecnica  digitale.  Il  regolamento di cui al presente
comma   puo'  essere  attuato  ovvero  modificato  o  integrato  solo
successivamente    alla    riscossione    dei    proventi   derivanti
dall'attuazione  dell'articolo 21, comma 3, conseguita anche mediante
cessione di crediti futuri.
  8.  Ove,  in  base  all'accertamento  svolto  dall'Autorita' per le
garanzie  nelle  comunicazioni, secondo quanto disposto dai commi 3 e
4,  risultino rispettate le condizioni di cui al comma 3, lettere a),
b)  e  c),  e fino alla completa attuazione del piano di assegnazione
delle  frequenze  televisive in tecnica digitale, il limite al numero
complessivo  di programmi per ogni soggetto e' del 20 per cento ed e'
calcolato  sul numero complessivo dei programmi televisivi concessi o
irradiati  anche  ai  sensi  dell'articolo  23,  comma  1,  in ambito
nazionale   su   frequenze  terrestri  indifferentemente  in  tecnica
analogica  o in tecnica digitale. I programmi televisivi irradiati in
tecnica  digitale possono concorrere a formare la base di calcolo ove
raggiungano  una copertura pari al 50 per cento della popolazione. Al
fine  del  rispetto  del limite del 20 per cento non sono computati i
programmi  che  costituiscono  la  replica  simultanea  di  programmi
irradiati in tecnica analogica.
  9.  Il  criterio  di  calcolo  di cui al comma 8 si applica solo ai
soggetti  i  quali  trasmettono  in  tecnica  digitale  programmi che
raggiungano  una  copertura  pari  al  50 per cento della popolazione
nazionale.
  10.  Per  la societa' concessionaria del servizio pubblico generale
radiotelevisivo i programmi irradiati in tecnica digitale avvalendosi
della  riserva di blocchi di diffusione prevista dal decreto-legge 23
gennaio  2001,  n.  5,  convertito, con modificazioni, dalla legge 20
marzo 2001, n. 66, non concorrono al raggiungimento del limite di cui
al comma 8.
  11.  Subordinatamente  al  verificarsi  delle  condizioni di cui ai
commi  1  e  3  e  al conseguente effettivo ampliamento delle offerte
disponibili  e  del  pluralismo nel settore televisivo previsti dalla
Corte  costituzionale,  il  periodo  di validita' delle concessioni e
delle  autorizzazioni  per  le  trasmissioni  in tecnica analogica in
ambito  nazionale,  che  siano  consentite ai sensi del comma 8, e in
ambito  locale  e'  prolungato  dal Ministero delle comunicazioni, su
domanda  dei  soggetti  interessati,  fino  alla scadenza del termine
previsto dalla legge per la conversione definitiva delle trasmissioni
in  tecnica digitale; tale domanda puo' essere presentata entro il 25
luglio  2005  dai soggetti che gia' trasmettano contemporaneamente in
tecnica  digitale  e,  se  emittenti  nazionali, con una copertura in
tecnica  digitale  di  almeno  il  50  per  cento  della  popolazione
nazionale.  In deroga a quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 23,
fino  alla  completa  attuazione  del  piano  di  assegnazione  delle
frequenze   in   tecnica   digitale,   non   appena   le  imprese  di
radiodiffusione  televisiva  in  ambito locale dimostreranno di avere
raggiunto  una copertura in tecnica digitale pari ad almeno il 20 per
cento   della  effettiva  copertura  in  tecnica  analogica  potranno
presentare  domanda  per  ottenere  la licenza di operatore in ambito
locale.  Allo  scopo  di  ottenere  la licenza di operatore in ambito
locale  occorre, oltre agli impegni previsti alle lettere a) e c) del
comma  2  dell'articolo  35 della deliberazione dell'Autorita' per le
garanzie  nelle  comunicazioni  15  novembre  2001,  n.  435/01/CONS,
pubblicata  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 284
del  6  dicembre  2001,  e  successive  modificazioni,  impegnarsi  a
investire in infrastrutture entro cinque anni dal conseguimento della
licenza  un importo non inferiore ad un milione di euro per bacino di
diffusione  per ciascuna regione oggetto di licenza in ambito locale.
Tale  importo  minimo  e'  ridotto  a  500.000  euro  per una licenza
limitata  a  un bacino di estensione inferiore a quello regionale e a
250.000  euro  per  ogni  licenza aggiuntiva alla prima per ulteriori
bacini  di  diffusione  in  ambito  regionale.  Ai  fini dell'impegno
suddetto  sono  comunque considerati gli importi per gli investimenti
operati  ai  sensi  della  legge  5  marzo  2001,  n.  57,  e  per la
sperimentazione delle trasmissioni televisive in tecnica digitale.
  12.  Fino  alla  scadenza  del  termine previsto dalla legge per la
conversione  definitiva  delle  trasmissioni  in tecnica digitale, in
deroga all'articolo 5, comma 1, lettera b), continua ad applicarsi il
regime  della  licenza  individuale  per  l'attivita' di operatore di
rete.
  13.  Al  fine  di  consentire la riconversione delle tecnologie, la
societa'  concessionaria  del  servizio  pubblico  radiotelevisivo e'
autorizzata  a  ridefinire,  entro  tre mesi dalla data di entrata in
vigore  della  presente  legge,  la convenzione con la Presidenza del
Consiglio  dei  ministri  per la diffusione dei programmi all'estero,
anche  con  riferimento  alla  diffusione in onde medie e corte. Alla
legge   14   aprile   1975,   n.  103,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a)  all'articolo  19,  primo comma, lettera b), sono soppresse le
parole: "ad onde corte per l'estero, ai sensi del decreto legislativo
7 maggio 1948, n. 1132, e del decreto del Presidente della Repubblica
5 agosto 1962, n. 1703";
    b)  all'articolo  20,  terzo  comma, sono soppresse le parole da:
"mentre le trasmissioni" fino alla fine del comma.
 
          Note all'art. 25:
              -   Per   il   decreto-legge  23 gennaio  2001,  n.  5,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001,
          n. 66, si vedano note art. 9.
              - Per l'art. 2, comma 7, della legge 31 luglio 1997, n.
          249, si vedano note all'art. 14.
              -  L'art.  17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988,
          n. 400, e' il seguente:
              "1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del  Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
          giorni  dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
          per disciplinare:
                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
                b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d)   l'organizzazione   ed   il  funzionamento  delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
              2.  Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.".
              -  L'art.  35 della deliberazione dell'Autorita' per le
          garanzie   nelle   comunicazioni   15 novembre   2001,   n.
          435/01/CONS, e' il seguente:
              "Art.     35     (Conversione     delle    abilitazioni
          televisive). - 1.  A  partire  dal 31 marzo 2004 ed in ogni
          caso    successivamente    all'entrata    in   vigore   del
          provvedimento  di cui all'art. 29 i soggetti abilitati alla
          sperimentazione   possono  richiedere  al  Ministero  delle
          comunicazioni  il  rilascio  della  licenza di operatore di
          rete  limitatamente  ai bacini e alle frequenze per i quali
          e' rilasciata l'abilitazione.
              2.  Allo  scopo  di  ottenere la licenza i soggetti che
          abbiano   ottenuto   l'abilitazione,   conformemente   alle
          previsioni  del  piano  di  assegnazione  delle  frequenze,
          devono impegnarsi a:
                a) trasferire  tutti  gli  impianti sui siti di piano
          secondo  i  tempi  e  modi  di  cui  all'art.  32; adottare
          prontamente  le variazioni delle frequenze di emissione che
          saranno   comunicate  dal  Ministero  delle  comunicazioni;
          cessare  l'emissione su frequenze non necessarie allo scopo
          della licenza;
                b) investire  in  infrastrutture,  entro  36 mesi dal
          conseguimento  della  licenza,  un  importo non inferiore a
          Euro 35.000.000  per blocco di diffusione per le licenze in
          ambito  nazionale e Euro 2.500.000 per blocco di diffusione
          per  ciascuna  regione oggetto di licenza in ambito locale.
          Tale  importo  minimo  e' ridotto ad Euro 1.500.000 per una
          licenza  limitata  ad  un  bacino di estensione inferiore a
          quella regionale;
                c) promuovere  accordi  commerciali  con fornitori di
          servizi, relativi a forme di agevolazione all'utenza finale
          volte  a  diffondere  le  apparecchiature  per la ricezione
          digitale terrestre.
              3.  La  domanda  di conversione deve anche contenere la
          descrizione   dei   palinsesti  diffusi  dai  fornitori  di
          contenuti  su blocchi oggetto di licenza con la descrizione
          dei  relativi  accordi  nonche' gli impegni e le condizioni
          verso  i  fornitori  indipendenti di contenuti nel rispetto
          delle disposizioni del presente regolamento.
              4.   Il  Ministero  delle  comunicazioni,  valutata  la
          conformita'  e  la  completezza della domanda rispetto alle
          prescrizioni del presente regolamento, rilascia la licenza,
          anche  nel rispetto delle previsioni del regolamento di cui
          all'art. 29.
              5.  A garanzia del corretto espletamento degli obblighi
          assunti  con  la  domanda  di  conversione,  i  richiedenti
          dovranno  rilasciare  adeguata fideiussione bancaria ovvero
          garanzia  nelle  forme  previste  dall'ordinamento vigente,
          secondo  le modalita' e gli importi che saranno determinati
          con    apposito    provvedimento    del   Ministero   delle
          comunicazioni.".
              -  La  legge 5 marzo 2001, n. 57, recante: Disposizioni
          in  materia  di  apertura  e  regolazione  dei mercati", e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 marzo 2001, n. 66.
              -  L'art.  19  della  legge  14 aprile  1975,  n.  103,
          recante:  "Nuove norme in materia di diffusione radiofonica
          e   televisiva.",   pubblicata   nella  Gazzetta  Ufficiale
          17 aprile  1975,  n.  102,  come modificato dalla legge qui
          pubblicata, e' il seguente:
              "Art.  19. - La societa' concessionaria, oltre che alla
          gestione   dei  servizi  in  concessione,  e'  tenuta  alle
          seguenti prestazioni:
                a) a  sistemare,  secondo piani tecnici approvati dal
          Ministero  delle  poste  e delle telecomunicazioni, le reti
          trasmittenti televisive nelle zone di confine bilingui, per
          renderle  idonee  a  ritrasmettere  programmi  di organismi
          esteri   confinanti;  ad  attuare  la  ristrutturazione  ed
          assumere  la gestione degli impianti di terzi eventualmente
          ad  essa  affidati,  esistenti  in  dette zone alla data di
          entrata in vigore della presente legge;
                b) a   predispone   annualmente,   sulla  base  delle
          direttive  della  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri,
          sentita   la   Commissione  parlamentare  per  l'indennizzo
          generale   e  la  vigilanza  dei  servizi  radiotelevisivi,
          programmi  televisivi  e  radiofonici  destinati a stazioni
          radiofoniche  e televisive di altri Paesi per la diffusione
          e  la  conoscenza della lingua e della cultura italiana nel
          mondo  e  ad  effettuare,  sentita  la  stessa  Commissione
          parlamentare, trasmissioni radiofoniche speciali;
                c) ad    effettuare   trasmissioni   radiofoniche   e
          televisive  in  lingua tedesca e ladina per la provincia di
          Bolzano,  in  lingua francese per la regione autonoma Valle
          d'Aosta  ed  in  lingua  slovena  per  la  regione autonoma
          Friuli-Venezia Giulia.".
              -  L'art.  20  della legge 14 aprile 1975, n. 103, come
          modificato dalla legge qui pubblicata il seguente:
              "Art.  20. - I  corrispettivi  dovuti alla societa' per
          gli   adempimenti   di  cui  al  precedente  articolo  sono
          stabiliti come segue.
              Per  quanto  previsto  al punto a) si provvede mediante
          separate   pattuizioni   da   effettuarsi  d'intesa  con  i
          rappresentanti  degli  enti  locali  delle  zone di confine
          interessate.
              Per quanto previsto al punto b), i programmi televisivi
          e   radiofonici   destinati   a   stazioni  radiofoniche  e
          televisive   di   altri   Paesi   sono   regolati  mediante
          convenzioni  aggiuntive  da  stipularsi  con  le competenti
          amministrazioni  dello  Stato  entro  novanta  giorni dalla
          stipula della convenzione di cui al successivo art. 46.
              Per   gli   adempimenti'   di   cui  al  punto  c),  le
          trasmissioni  in lingua tedesca per la provincia di Bolzano
          sono regolate mediante convenzione aggiuntiva da stipularsi
          con  le  competenti  amministrazioni  dello  Stato entro lo
          stesso  termine  di  cui  al  precedente  comma,  mentre le
          trasmissioni  in  lingua  slovena  da  radio  Trieste  sono
          regolate   secondo   le   modalita'  previste  dalla  legge
          14 aprile 1956, n. 308.
              L'ammontare   dei   rimborsi   della   spesa   per   le
          trasmissioni  in  lingua  tedesca  effettuate dalla sede di
          Bolzano,  nel  periodo 7 febbraio 1966-31 dicembre 1972, e'
          forfettariamente  stabilito  in  lire  6.710  milioni oltre
          all'imposta  sul  valore  aggiunto.  La misura del rimborso
          forfettario    annuo,    previsto   per   le   trasmissioni
          radiofoniche  da  radio Trieste dalla legge 14 aprile 1956,
          n.  308,  in  considerazione  dell'intervenuto  aumento del
          numero  di  trasmissioni  con l'inclusione nei programmi de
          "l'Ora  della  Venezia  Giulia",  viene  elevata a lire 250
          milioni  l'anno  oltre  all'imposta  sul valore aggiunto, a
          partire  dal  1968  e  puo'  essere  soggetta  a  revisione
          triennale  su  richiesta di ciascuna parte contraente a far
          tempo dal 1° gennaio 1977.
              L'ammontare  dei  rimborsi della spesa sostenuta per le
          trasmissioni  in  lingua  francese  per la regione autonoma
          Valle  d'Aosta  e  per le trasmissioni televisive in lingua
          slovena  per  la  regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e'
          regolato   con   apposite  convenzioni  con  le  competenti
          amministrazioni dello Stato.
              La  somma  di  8.300 milioni, iscritta al capitolo 2554
          dello  stato  di  previsione  della spesa del Ministero del
          tesoro  dell'anno  finanziario  1973  e  di cui al capitolo
          aggiunto  7480  dell'anno finanziario 1974, resta destinata
          ed  impegnata  per  la  liquidazione  degli oneri di cui al
          precedente  quinto  comma  nonche' a quello di cui al sesto
          comma   per   il  periodo  1968-1972.  All'onere  derivante
          dall'applicazione  dello  stesso sesto comma per il periodo
          successivo al 1972, si provvede a carico dello stanziamento
          del capitolo 2549 dello stato di previsione della spesa del
          Ministero   del   tesoro  per  l'anno  finanziario  1974  e
          corrispondenti capitoli degli anni successivi.
              Ai   nuovi  o  maggiori  oneri  derivanti  dalle  altre
          convenzioni  da stipulare ai sensi dei precedenti commi, si
          provvede  con utilizzo dei proventi del canone dovuto dalla
          concessionaria  allo  Stato  e da determinare, ai sensi del
          precedente  art. 16 con la convenzione di cui al successivo
          art.  46.  Il  Ministro  per  il  tesoro  e' autorizzato ad
          apportare,  con propri decreti, le occorrenti variazioni di
          bilancio.
              Per  i  servizi  speciali radiotelevisivi, non compresi
          fra  quelli  suindicati,  le  amministrazioni  dello  Stato
          richiedenti  concordano,  attraverso  apposite convenzioni,
          con   la   societa'   concessionaria   le  modalita'  delle
          prestazioni  e  l'entita' dei relativi rimborsi, sentito il
          parere obbligatorio della Commissione parlamentare.".