Art. 25.
             (Reclutamento nelle carriere iniziali delle
              Forze di polizia ad ordinamento civile e
            militare, del Corpo nazionale dei vigili del
            fuoco e del Corpo militare della Croce Rossa)
  1.  Negli  anni  2004  e  2005,  nel rispetto dei vincoli normativi
previsti in materia di assunzioni del personale e fatti salvi i posti
gia' coperti attraverso le procedure stabilite dal regolamento di cui
al  decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332,
gli  ulteriori  posti  disponibili  non derivanti da incremento degli
organici  sono  riservati  a  coloro  che  prestano  o hanno prestato
servizio  di  leva in qualita' di ausiliari nelle rispettive Forze di
polizia  ad  ordinamento  civile e militare e nel Corpo nazionale dei
vigili  del  fuoco.  Per la copertura dei posti si procede secondo le
modalita'   previste   dai   rispettivi   ordinamenti.  Per  i  posti
eventualmente  non  coperti  possono essere banditi concorsi ai quali
partecipano i cittadini in possesso dei prescritti requisiti.
  2.  Negli  anni 2004 e 2005 alla copertura degli ulteriori posti di
cui  al  comma  1  derivanti da incremento degli organici si provvede
mediante concorsi:
    a)  riservati,  nelle  misure percentuali di cui all'articolo 16,
comma  4, lettera a), a coloro che prestano o hanno prestato servizio
di leva in qualita' di ausiliari nelle rispettive Forze di polizia ad
ordinamento civile e militare, in possesso dei prescritti requisiti;
    b)  riservati,  nelle  misure percentuali di cui all'articolo 16,
camma  4,  lettera  b), ai volontari di truppa delle Forze armate, in
servizio o in congedo, in possesso dei prescritti requisiti.
  3.  Per  i  posti  non  coperti con i concorsi di cui al comma 2 si
applicano le disposizioni dell'articolo 17.
  4.  Nei  concorsi di cui al comma 1 del presente articolo, relativi
all'accesso  nelle  carriere  iniziali del Corpo nazionale dei vigili
del  fuoco,  e' fatta salva la riserva del 25 per cento dei posti, di
cui  all'articolo  1,  comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n.
512,  convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.
609.
  5.  In  deroga  a quanto previsto dall'articolo 16, comma 4, per la
copertura  dei  posti  di  cui ai numeri 1) e 2) della lettera b) del
citato  comma 4, relativi all'anno 2009, e di cui ai' numeri 3), 4) e
5)  della  medesima  lettera b), relativi all'anno 2010, sono indetti
concorsi,   secondo   le  modalita'  previste  dall'articolo  12  del
regolamento  di  cui  al  decreto  del  Presidente della Repubblica 2
settembre  1997, n. 332, ai quali partecipano i volontari delle Forze
armate  che  hanno  completato  senza  demerito la ferma triennale. I
vincitori  sono  immessi  direttamente  nelle carriere iniziali delle
relative amministrazioni.
 
          Note all'art. 25:
              - Il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609, e'
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
          281  del 30 novembre 1996. Si riporta il testo dell'art. 1,
          comma 3:
              «Art.  1  (Incremento e ripianamento degli organici). -
          1.-2. (Omissis).
              3.  Per  assicurare la continuita' del reclutamento nel
          profilo  professionale  di  vigile  del fuoco, il Ministero
          dell'interno  e'  autorizzato  a  bandire,  fatte  salve le
          riserve   previste  dalle  disposizioni  vigenti,  pubblici
          concorsi   per  la  copertura  dei  posti  che  si  rendono
          disponibili a decorrere dal 31 dicembre 1998. Tali concorsi
          dovranno  inoltre  prevedere  una  riserva  di  posti, pari
          complessivamente  al  25 per cento dei posti vacanti, per i
          vigili   volontari   in   servizio   presso   gli  appositi
          distaccamenti  e  per  i  vigili  iscritti  nei  quadri del
          personale  volontario  che  alla  data  del  bando  abbiano
          prestato  servizio  per  non meno di sessanta giorni, fermi
          restando  gli  altri  requisiti  previsti  per l'accesso al
          profilo  professionale  di vigile del fuoco. Le graduatorie
          dei  candidati  risultati idonei possono essere utilizzate,
          ai  fini  del reclutamento, per tre anni dall'approvazione.
          In via transitoria, fino alla data di entrata in vigore dei
          regolamenti  previsti  dall'art.  3,  comma 65, della legge
          24 dicembre 1993, n. 537, una quota pari al 35 per cento di
          detti  posti  e'  riservata ai volontari delle Forze armate
          congedati  senza demerito, sempre che siano in possesso dei
          requisiti previsti per l'assunzione nel Corpo nazionale dei
          Vigili del fuoco.».
              -  Si  riporta il testo dell'art. 12 del citato decreto
          del Presidente della Repubblica n. 332 del 1997:
              «Art. 12 (Personale in servizio ed in congedo). - 1. Il
          personale  in  ferma  di  leva prolungata, in servizio alla
          data  di entrata in vigore della legge 24 dicembre 1993, n.
          537,  che  abbia  gia'  ultimato  la  ferma triennale senza
          demerito, puo' presentare domanda di immissione nelle Forze
          di  polizia  ad  ordinamento  militare  e  civile  e  nelle
          amministrazioni  di  cui  all'art. 1 e non si applicano nei
          suoi  confronti  i  limiti  temporali  di  cui  al  comma 3
          dell'art. 10.
              2.  Analoga  domanda  puo'  essere presentata, entro un
          anno   dalla   data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          regolamento,  dai  militari  in  ferma  di leva prolungata,
          congedati  senza  demerito, che abbiano terminato almeno la
          ferma triennale.
              3.  Il personale in ferma di leva prolungata, reclutato
          ai   sensi   della   legge   24 dicembre   1986,   n.  958,
          successivamente  alla data di entrata in vigore della legge
          24 dicembre  1993,  n.  537,  durante  il  secondo  anno di
          servizio  puo'  presentare  domanda  per  l'immissione,  al
          termine  della  ferma  triennale, nelle Forze di polizia ad
          ordinamento  militare  e  civile e nelle amministrazioni di
          cui all'art. 1.
              4. Le Forze di polizia ad ordinamento militare e civile
          e  le amministrazioni interessate sottoporranno i candidati
          alle previste procedure e prove concorsuali presso i propri
          centri e commissioni di selezione.
              5.  I  candidati  dovranno  risultare  in  possesso dei
          requisiti  elencati  in  allegato 2, fatta eccezione per il
          limite  di  eta'  che  e'  elevato  nei limiti previsti dai
          rispettivi ordinamenti.
              6.  Il  personale  delle  Forze armate in ferma di leva
          prolungata  od in congedo, ammesso alle qualifiche iniziali
          delle  Forze  di polizia ad ordinamento militare e civile e
          delle  amministrazioni  di  cui  all'art. 1, perde il grado
          eventualmente rivestito al momento del transito nella nuova
          carriera.».