Art. 25. (Reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo militare della Croce Rossa) 1. Negli anni 2004 e 2005, nel rispetto dei vincoli normativi previsti in materia di assunzioni del personale e fatti salvi i posti gia' coperti attraverso le procedure stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, gli ulteriori posti disponibili non derivanti da incremento degli organici sono riservati a coloro che prestano o hanno prestato servizio di leva in qualita' di ausiliari nelle rispettive Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Per la copertura dei posti si procede secondo le modalita' previste dai rispettivi ordinamenti. Per i posti eventualmente non coperti possono essere banditi concorsi ai quali partecipano i cittadini in possesso dei prescritti requisiti. 2. Negli anni 2004 e 2005 alla copertura degli ulteriori posti di cui al comma 1 derivanti da incremento degli organici si provvede mediante concorsi: a) riservati, nelle misure percentuali di cui all'articolo 16, comma 4, lettera a), a coloro che prestano o hanno prestato servizio di leva in qualita' di ausiliari nelle rispettive Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, in possesso dei prescritti requisiti; b) riservati, nelle misure percentuali di cui all'articolo 16, camma 4, lettera b), ai volontari di truppa delle Forze armate, in servizio o in congedo, in possesso dei prescritti requisiti. 3. Per i posti non coperti con i concorsi di cui al comma 2 si applicano le disposizioni dell'articolo 17. 4. Nei concorsi di cui al comma 1 del presente articolo, relativi all'accesso nelle carriere iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e' fatta salva la riserva del 25 per cento dei posti, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609. 5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 16, comma 4, per la copertura dei posti di cui ai numeri 1) e 2) della lettera b) del citato comma 4, relativi all'anno 2009, e di cui ai' numeri 3), 4) e 5) della medesima lettera b), relativi all'anno 2010, sono indetti concorsi, secondo le modalita' previste dall'articolo 12 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, ai quali partecipano i volontari delle Forze armate che hanno completato senza demerito la ferma triennale. I vincitori sono immessi direttamente nelle carriere iniziali delle relative amministrazioni.
Note all'art. 25: - Il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 281 del 30 novembre 1996. Si riporta il testo dell'art. 1, comma 3: «Art. 1 (Incremento e ripianamento degli organici). - 1.-2. (Omissis). 3. Per assicurare la continuita' del reclutamento nel profilo professionale di vigile del fuoco, il Ministero dell'interno e' autorizzato a bandire, fatte salve le riserve previste dalle disposizioni vigenti, pubblici concorsi per la copertura dei posti che si rendono disponibili a decorrere dal 31 dicembre 1998. Tali concorsi dovranno inoltre prevedere una riserva di posti, pari complessivamente al 25 per cento dei posti vacanti, per i vigili volontari in servizio presso gli appositi distaccamenti e per i vigili iscritti nei quadri del personale volontario che alla data del bando abbiano prestato servizio per non meno di sessanta giorni, fermi restando gli altri requisiti previsti per l'accesso al profilo professionale di vigile del fuoco. Le graduatorie dei candidati risultati idonei possono essere utilizzate, ai fini del reclutamento, per tre anni dall'approvazione. In via transitoria, fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dall'art. 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, una quota pari al 35 per cento di detti posti e' riservata ai volontari delle Forze armate congedati senza demerito, sempre che siano in possesso dei requisiti previsti per l'assunzione nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.». - Si riporta il testo dell'art. 12 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 332 del 1997: «Art. 12 (Personale in servizio ed in congedo). - 1. Il personale in ferma di leva prolungata, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che abbia gia' ultimato la ferma triennale senza demerito, puo' presentare domanda di immissione nelle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e nelle amministrazioni di cui all'art. 1 e non si applicano nei suoi confronti i limiti temporali di cui al comma 3 dell'art. 10. 2. Analoga domanda puo' essere presentata, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, dai militari in ferma di leva prolungata, congedati senza demerito, che abbiano terminato almeno la ferma triennale. 3. Il personale in ferma di leva prolungata, reclutato ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958, successivamente alla data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 1993, n. 537, durante il secondo anno di servizio puo' presentare domanda per l'immissione, al termine della ferma triennale, nelle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e nelle amministrazioni di cui all'art. 1. 4. Le Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e le amministrazioni interessate sottoporranno i candidati alle previste procedure e prove concorsuali presso i propri centri e commissioni di selezione. 5. I candidati dovranno risultare in possesso dei requisiti elencati in allegato 2, fatta eccezione per il limite di eta' che e' elevato nei limiti previsti dai rispettivi ordinamenti. 6. Il personale delle Forze armate in ferma di leva prolungata od in congedo, ammesso alle qualifiche iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e delle amministrazioni di cui all'art. 1, perde il grado eventualmente rivestito al momento del transito nella nuova carriera.».