Art. 25.
                        Bambini e adolescenti

  1.  E'  considerata  ingannevole  la  pubblicita',  che,  in quanto
suscettibile  di  raggiungere  bambini  ed  adolescenti, possa, anche
indirettamente,  minacciare  la loro sicurezza o che abusi della loro
naturale  credulita'  o  mancanza  di  esperienza  o  che, impiegando
bambini  ed adolescenti in messaggi pubblicitari, salvo il divieto di
cui  all'articolo  10,  comma  3,  della legge 3 maggio 2004, n. 112,
abusi dei naturali sentimenti degli adulti per i piu' giovani.
 
          Note all'art. 25:
              -  Il  testo dell'art. 10 della legge 3 maggio 2004, n.
          112,  recante «Norme di principio in materia di assetto del
          sistema   radiotelevisivo   e   della  RAI-Radiotelevisione
          italiana  Spa,  nonche'  delega al Governo per l'emanazione
          del  testo  unico della radiotelevisione,» pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  5 maggio  2004,  n.  104,  S.O., e' il
          seguente:
              «Art.   10  (Tutela  dei  minori  nella  programmazione
          televisiva).  -  1. Fermo  restando il rispetto delle norme
          comunitarie  e  nazionali  vigenti a tutela dei minori e in
          particolare  delle  norme contenute nell'art. 8, comma 1, e
          nell'art.  15, comma 10, della legge 6 agosto 1990, n. 223,
          le  emittenti  televisive  devono osservare le disposizioni
          per   la   tutela   dei   minori  previste  dal  Codice  di
          autoregolamentazione  TV  e minori approvato il 29 novembre
          2002. Eventuali integrazioni, modifiche o adozione di nuovi
          documenti di autoregolamentazione sono recepiti con decreto
          del   Ministro   delle   comunicazioni,  emanato  ai  sensi
          dell'art.  17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          previo  parere  della  Commissione parlamentare di cui alla
          legge 23 dicembre 1997, n. 451.
              2.  Le  emittenti  televisive  sono  altresi'  tenute a
          garantire, anche secondo quanto stabilito nel Codice di cui
          al  comma  1,  l'applicazione di specifiche misure a tutela
          dei  minori nella fascia oraria di programmazione dalle ore
          16,00   alle   ore   19,00   e  all'interno  dei  programmi
          direttamente rivolti ai minori, con particolare riguardo ai
          messaggi  pubblicitari,  alle  promozioni  e  ad ogni altra
          forma   di   comunicazione   commerciale  e  pubblicitaria.
          Specifiche    misure    devono   essere   osservate   nelle
          trasmissioni  di  commento  degli  avvenimenti sportivi, in
          particolare  calcistici,  anche al fine di contribuire alla
          diffusione  tra  i  giovani  dei valori di una competizione
          sportiva  leale e rispettosa dell'avversario, per prevenire
          fenomeni   di   violenza   legati   allo   svolgimento   di
          manifestazioni sportive.
              3. L'impiego di minori di anni quattordici in programmi
          radiotelevisivi,  oltre  che  essere  vietato  per messaggi
          pubblicitari   e  spot,  e'  disciplinato  con  regolamento
          adottato  ai  sensi  dell'art.  17,  comma  3,  della legge
          23 agosto  1988,  n. 400, dal Ministro delle comunicazioni,
          di  concerto  con  il Ministro del lavoro e delle politiche
          sociali  e  con il Ministro per le pari opportunita', entro
          sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in vigore della
          presente legge.
              4.  Alla verifica dell'osservanza delle disposizioni di
          cui  al  presente  articolo,  e  di cui ai commi da 10 a 13
          dell'art. 15 della legge 6 agosto 1990, n. 223, provvede la
          Commissione  per  i servizi e i prodotti dell'Autorita' per
          le  garanzie  nelle comunicazioni, in collaborazione con il
          Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione
          TV e minori, anche sulla base delle segnalazioni effettuate
          dal  medesimo Comitato. Conseguentemente, all'art. 1, comma
          6,  lettera b),  numero  6),  della legge 31luglio 1997, n.
          249,  sono  aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In caso
          di  inosservanza  delle  norme  in  materia  di  tutela dei
          minori,   ivi   comprese  quelle  previste  dal  Codice  di
          autoregolamentazione  TV  e minori approvato il 29 novembre
          2002,  e  successive  modificazioni,  la  Commissione per i
          servizi  e i prodotti dell'Autorita' delibera l'irrogazione
          delle  sanzioni  previste dall'art. 31 della legge 6 agosto
          1990,  n.  223.  Le sanzioni si applicano anche se il fatto
          costituisce  reato  e indipendentemente dall'azione penale.
          Alle  sanzioni inflitte sia dall'Autorita' che dal Comitato
          di  applicazione  del  Codice  di autoregolamentazione TV e
          minori  viene  data  adeguata  pubblicita'  e  la emittente
          sanzionata  ne  deve  dare notizia nei notiziari diffusi in
          ore di massimo o di buon ascolto».
              5.  In  caso  di  violazione  delle norme in materia di
          tutela  dei minori, le sanzioni sono applicate direttamente
          secondo  le  procedure  previste  dal  comma 3 dell'art. 31
          della  legge  6 agosto  1990,  n. 223, e non secondo quelle
          indicate  dai commi 1 e 2 dell'art. 31 della medesima legge
          n.  223  del  1990, e dalle sezioni I e II del Capo I della
          legge   24 novembre   1981,  n.  689.  Il  Ministero  delle
          comunicazioni  fornisce  supporto organizzativo e logistico
          all'attivita'  del  Comitato  di applicazione del Codice di
          autoregolamentazione   TV  e  minori  mediante  le  proprie
          risorse strumentali e di personale, senza ulteriori oneri a
          carico del bilancio dello Stato.
              6.  I limiti minimo e massimo della sanzione pecuniaria
          prevista al comma 3 dell'art. 31 della legge 6 agosto 1990,
          n.  223,  sono  elevati,  in caso di violazione di norme in
          materia  di  tutela  dei minori, rispettivamente a 25.000 e
          350.000 euro.
              7.  L'Autorita'  per  le  garanzie  nelle comunicazioni
          presenta al Parlamento, entro il 31 marzo di ogni anno, una
          relazione  in materia di tutela dei diritti dei minori, sui
          provvedimenti adottati e sulle eventuali sanzioni irrogate.
          Ogni   sei   mesi,   l'Autorita'   per  le  garanzie  nelle
          comunicazioni   invia  alla  Commissione  parlamentare  per
          l'infanzia  di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451, una
          relazione  informativa sullo svolgimento delle attivita' di
          sua competenza in materia di tutela dei diritti dei minori,
          con  particolare riferimento a quelle previste dal presente
          articolo, corredata da eventuali segnalazioni, suggerimenti
          o osservazioni.
              8.  All'art.  114,  comma  6,  del  codice di procedura
          penale, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: «E'
          altresi'  vietata  la  pubblicazione  di elementi che anche
          indirettamente     possano     comunque     portare    alla
          identificazione dei suddetti minorenni».
              9.  Il  Ministro  delle  comunicazioni, d'intesa con il
          Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
          con  decreto  da emanare entro novanta giorni dalla data di
          entrata   in   vigore  della  presente  legge,  dispone  la
          realizzazione di campagne scolastiche per un uso corretto e
          consapevole  del  mezzo televisivo, nonche' di trasmissioni
          con  le stesse finalita' rivolte ai genitori, utilizzando a
          tale   fine   anche   la   diffusione  sugli  stessi  mezzi
          radiotelevisivi  in  orari di buon ascolto, con particolare
          riferimento     alle    trasmissioni    effettuate    dalla
          concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.
              10.  Le  quote  di riserva per la trasmissione di opere
          europee,   previste  dall'art.  2,  comma  1,  della  legge
          30 aprile  1998,  n.  122,  devono  comprendere anche opere
          cinematografiche  o  per la televisione, comprese quelle di
          animazione,   specificamente  rivolte  ai  minori,  nonche'
          produzioni  e programmi adatti ai minori ovvero idonei alla
          visione da parte dei minori e degli adulti. Il tempo minimo
          di  trasmissione  riservato  a  tali  opere  e programmi e'
          determinato    dall'Autorita'   per   le   garanzie   nelle
          comunicazioni».