Art. 25.
         Documentazione relativa alla buona pratica clinica
  1.  L'Ispettorato  predispone  e rende pubblicamente disponibile la
documentazione  relativa  all'adozione  dei principi di buona pratica
clinica e alle relative modalita' applicative.
  2.   Esso   elabora   proposte   relative  all'ambito  giuridico  e
amministrativo  nel  quale  sono svolte le attivita' di buona pratica
clinica,  le  ispezioni  e  le  sperimentazioni,  nonche' relative ai
poteri   degli  ispettori  per  quanto  riguarda  l'accesso  ai  fini
ispettivi  alle  strutture  comunque  coinvolte  nella gestione della
sperimentazione  clinica e nell'iter che ne consente la realizzazione
nonche'  alla  relativa  documentazione.  Al  riguardo  esso provvede
affinche', su richiesta, e qualora sia opportuno, anche gli ispettori
delle autorita' competenti degli altri Stati membri e dei Paesi terzi
abbiano accesso ai centri di sperimentazione clinica e ai dati.