Art. 25. 
                       Accesso all'occupazione 
  1.  I  titolari  dello  status  di  rifugiato  e  dello  status  di
protezione  sussidiaria  hanno  diritto  di   godere   del   medesimo
trattamento previsto per il cittadino italiano in materia  di  lavoro
subordinato,   lavoro   autonomo,   per   l'iscrizione   agli    albi
professionali, per la formazione professionale e per il tirocinio sul
luogo di lavoro. 
  2. E' consentito al titolare dello status di rifugiato l'accesso al
pubblico impiego, con le modalita' e le limitazioni  previste  per  i
cittadini dell'Unione europea.