Art. 25.
              (Trasformazione in fondazione del Centro
              per la documentazione e la valorizzazione
                      delle arti contemporanee)

1.  Il  Centro  per  la documentazione e la valorizzazione delle arti
contemporanee,  istituito dall'articolo 1 della legge 12 luglio 1999,
n. 237,  e'  trasformato  con  decreto  del  Ministro per i beni e le
attivita'  culturali  in  fondazione  di diritto privato ed assume la
denominazione  di  "Fondazione MAXXI - Museo nazionale delle arti del
XXI secolo" svolgendo i compiti gia' propri del Centro suddetto anche
attraverso  la  realizzazione,  la gestione e la promozione dei Musei
"MAXXI  Arte"  e  "MAXXI  Architettura".  Con il medesimo decreto, il
Ministro per i beni e le attivita' culturali approva lo statuto della
Fondazione,  che  prevede  l'esercizio  da  parte del Ministero della
vigilanza sul conseguimento di livelli adeguati di pubblica fruizione
delle  opere d'arte e delle raccolte in uso o nella titolarita' della
Fondazione,  e  conferisce  in  uso mediante assegnazione al fondo di
dotazione della Fondazione il compendio immobiliare sito in Roma, via
Guido  Reni  -  via  Masaccio  e  le raccolte individuati con decreto
ministeriale.  Alla  Fondazione,  oltre  al Ministero per i beni e le
attivita'   culturali,   possono  partecipare  in  qualita'  di  soci
fondatori    promotori,    mediante   la   sottoscrizione   dell'atto
costitutivo,  gli  enti  pubblici  territoriali  nel  cui  ambito  la
Fondazione  ha sede. Possono diventare soci, previo consenso dei soci
fondatori  promotori,  altri  soggetti,  pubblici  e privati, i quali
contribuiscano  ad  incrementare  il fondo di dotazione e il fondo di
gestione  della  Fondazione. A decorrere dalla data di adozione dello
statuto  della  Fondazione,  e'  abrogata  la  lettera z) del comma 2
dell'articolo  7  del  regolamento  di  cui al decreto del Presidente
della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, e, al comma 4 dello stesso
articolo  7,  sono  soppresse le parole: ", compreso il Centro per la
documentazione   e   la  valorizzazione  delle  arti  contemporanee",
intendendosi  soppresso  anche  il  corrispondente  ufficio di cui al
medesimo comma 4.
2.  Per  la  partecipazione  del  Ministero per i beni e le attivita'
culturali  al  fondo  di  gestione della Fondazione e' autorizzata, a
titolo  di  contributo  per  le  spese  di  funzionamento,  la  spesa
rispettivamente  di euro 1.637.144 per l'anno 2009, di euro 1.833.125
per  l'anno 2010 e di euro 1.406.533 a decorrere dall'anno 2011, allo
scopo  intendendosi  corrispondentemente  ridotta l'autorizzazione di
spesa  di  cui  all'articolo 1, comma 11, della legge 12 luglio 1999,
n. 237, e successive modificazioni.
 
          Note all'art. 25:
             -  Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 12 luglio
          1999,  n. 237 (Istituzione del Centro per la documentazione
          e  la  valorizzazione  delle  arti contemporanee e di nuovi
          musei,  nonche' modifiche alla normativa sui beni culturali
          ed interventi a favore delle attivita' culturali):
             «Art.  1 (Istituzione del Centro per la documentazione e
          la  valorizzazione  delle  arti  contemporanee  e  di nuovi
          musei).  -  1.  E'  istituito  in  Roma  il  Centro  per la
          documentazione    e    la    valorizzazione    delle   arti
          contemporanee,  di  seguito  denominato  «Centro»,  con  il
          compito  di raccogliere, conservare, valorizzare ed esporre
          le    testimonianze    materiali   della   cultura   visiva
          internazionale,   favorire  la  ricerca,  nonche'  svolgere
          manifestazioni  e attivita' connesse. Il Centro e' sede del
          Museo  delle  arti contemporanee. Nell'ambito del Centro e'
          istituito  il  Museo  dell'architettura  con  il compito di
          raccogliere,  conservare,  valorizzare  ed esporre disegni,
          progetti,   plastici,   modelli   ed  ogni  altro  elemento
          significativo  della cultura architettonica del Novecento e
          contemporanea.
             2.  Il  Centro  collabora  con il Ministero degli affari
          esteri   ai   fini   della   programmazione  di  mostre  ed
          esposizioni all'estero.
             3.  E'  istituito, nell'ambito della Discoteca di Stato,
          il  Museo  dell'audiovisivo  con il compito di raccogliere,
          conservare e assicurare la fruizione pubblica dei materiali
          sonori,  audiovisivi,  multimediali,  realizzati con metodi
          tradizionali o con tecnologie avanzate.
             4. E' istituito il Museo della fotografia con il compito
          di  raccogliere,  conservare,  valorizzare  ed  esporre  al
          pubblico  materiale fotografico e tutto quanto attiene alla
          fotografia  e  con  funzioni  di  ricerca  nel  campo delle
          attivita'  di conservazione dei materiali e in quello delle
          tecnologie.
             5.  Il  Centro,  la  Discoteca di Stato e il Museo della
          fotografia   hanno  autonomia  scientifica,  organizzativa,
          amministrativa   e   finanziaria.  L'autonomia  finanziaria
          comprende  la gestione dei proventi esterni che a qualsiasi
          titolo  affluiscono  al  bilancio  dei  predetti istituti e
          delle  somme  ad  essi  assegnate  a  carico dello stato di
          previsione   del  Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'
          culturali, ad eccezione delle spese relative al personale.
             6. [Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma
          4-bis,  della  legge  23  agosto 1988, n. 400, e successive
          modificazioni,  sono  stabiliti  l'ordinamento interno e le
          modalita'  di  funzionamento degli istituti di cui al comma
          5].
             7.  Agli  istituti  di  cui al comma 5 sono assegnate le
          dotazioni  di personale stabilite dal Ministro per i beni e
          le  attivita'  culturali,  sentiti i rispettivi direttori o
          sovrintendenti.
             8.  Il  Ministero  per  i  beni e le attivita' culturali
          affida     la    progettazione    degli    interventi    di
          ristrutturazione  edilizia  e  di adeguamento strutturale e
          funzionale degli edifici sede del Centro e dei musei con le
          modalita'  di  cui  all'art.  26 del decreto legislativo 17
          marzo 1995, n. 157.
             9.  Per  le  attivita'  di  progettazione  connesse alla
          realizzazione  delle  opere del Centro e dei musei, nonche'
          per  gli interventi di adeguamento delle sedi degli stessi,
          e'  autorizzata  la spesa di lire 10 miliardi nel 1998 e di
          lire 10 miliardi nel 1999.
             10.  Per la ristrutturazione edilizia del complesso sede
          del  Centro e' autorizzata la spesa di lire 40 miliardi nel
          1998, lire 25 miliardi nel 1999 e lire 45 miliardi nel 2000
          da parte del Ministero dei lavori pubblici.
             11.  Per  l'organizzazione,  ivi  comprese  le  connesse
          attivita'  propedeutiche,  nonche'  per  la  nomina  di  un
          curatore  e  per il funzionamento del Centro e dei musei e'
          autorizzata  la  spesa  di  lire  6.200 milioni a decorrere
          dall'anno 2000.
             12.  E'  autorizzata  la  spesa  di  lire 5 miliardi per
          ciascuno  degli  anni  1998,  1999  e 2000, per l'acquisto,
          anche mediante mostre con premi, di opere e beni da esporre
          nei musei istituiti con la presente legge.».
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  7  del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  26  novembre  2007,  n.  233
          (Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e
          le  attivita'  culturali,  a  norma dell'art. 1, comma 404,
          della   legge   27  dicembre  2006,  n.  296),  cosi'  come
          modificato dalla presente legge:
             «Art.  7 (Direzione generale per la qualita' e la tutela
          del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanee). - 1.
          La  Direzione  generale  per  la  qualita'  e la tutela del
          paesaggio,  l'architettura e l'arte contemporanee svolge le
          funzioni   e  i  compiti,  non  attribuiti  alle  Direzioni
          regionali  ed  ai  soprintendenti di settore ai sensi delle
          disposizioni  in  materia,  relativi  alla qualita' ed alla
          tutela   paesaggistica,  alla  qualita'  architettonica  ed
          urbanistica ed alla promozione dell'arte contemporanea.
             2. In particolare, il Direttore generale:
              a) esprime il parere, per il settore di competenza, sui
          programmi annuali e pluriennali di intervento;
              b)   elabora,   anche   su   proposta  delle  direzioni
          regionali,  i  programmi  concernenti  studi,  ricerche  ed
          iniziative   scientifiche  in  tema  di  inventariazione  e
          catalogazione dei beni paesaggistici;
              c) esprime la volonta' dell'Amministrazione nell'ambito
          delle   determinazioni   interministeriali  concernenti  il
          pagamento  di  imposte  mediante cessione di beni artistici
          contemporanei;
              d)  irroga  le  sanzioni  ripristinatorie  e pecuniarie
          previste dal Codice per la violazione delle disposizioni in
          materia di beni paesaggistici;
              e)  adotta  i  provvedimenti  in  materia di acquisti a
          trattativa privata, ai sensi dell'art. 21 del regio decreto
          30  gennaio  1913, n. 363 di beni rientranti nel settore di
          competenza;
              f)   esprime  le  determinazioni  dell'Amministrazione,
          concordate  con  le altre direzioni generali competenti, in
          sede  di  conferenza  di  servizi  o  nei  procedimenti  di
          valutazione   di   impatto  ambientale  per  interventi  di
          carattere intersettoriale, di dimensione sovraregionale;
              g)   adotta  la  dichiarazione  di  notevole  interesse
          pubblico  relativamente  ai  beni  paesaggistici,  ai sensi
          dell'art. 141 del Codice;
              h)  fornisce per le materie di competenza il supporto e
          la  consulenza tecnico-scientifica alle Direzioni regionali
          e alle Soprintendenze;
              i)  istruisce,  acquisite  le  valutazioni  delle altre
          competenti    direzioni   generali,   i   procedimenti   di
          valutazione  di impatto ambientale ed esprime il parere per
          le successive determinazioni del Ministro;
              l)  propone al Ministro la stipulazione delle intese di
          cui all'art. 143, comma 3, del Codice;
              m)  propone  al  Ministro,  d'intesa  con  la Direzione
          regionale competente, l'esercizio di poteri sostitutivi per
          l'approvazione dei piani paesaggistici;
              n)  promuove  la  qualita'  del  progetto  e dell'opera
          architettonica  e  urbanistica;  partecipa all'ideazione di
          opere   pubbliche   o   fornisce   consulenza   alla   loro
          progettazione,   con   particolare   riguardo   alle  opere
          destinate ad attivita' culturali o a quelle che incidano in
          modo    particolare    sulla    qualita'    del    contesto
          storico-artistico e paesaggistico-ambientale;
              o)  dichiara  l'importante  carattere  artistico  delle
          opere  di  architettura  contemporanea,  ai sensi e per gli
          effetti  dell'art. 20 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e
          successive modificazioni e dell'art. 37 del Codice;
              p)   ammette   ai   contributi   economici   le   opere
          architettoniche    dichiarate   di   importante   carattere
          artistico  e  gli  interventi  riconosciuti  di particolare
          qualita' architettonica e urbanistica ai sensi dell'art. 37
          del Codice;
              q)  promuove  la  formazione,  in collaborazione con le
          universita',  le  regioni  e gli enti locali, in materia di
          conoscenza  della  cultura e della qualita' architettonica,
          urbanistica e del paesaggio;
              r)  promuove  la  formazione,  in collaborazione con le
          universita',  le  regioni  e gli enti locali, in materia di
          conoscenza dell'arte contemporanea;
              s)   promuove  la  conoscenza  dell'arte  contemporanea
          italiana   all'estero,   fatte   salve  le  competenze  del
          Ministero degli affari esteri e d'intesa con il medesimo;
              t)  diffonde  la  conoscenza  dell'arte contemporanea e
          valorizza,  anche  mediante  concorsi,  le opere di giovani
          artisti;
              u)  esercita la vigilanza sulla Fondazione La Triennale
          di Milano e sulla Fondazione La Quadriennale di Roma;
              v)  esprime  alla  Direzione  generale per il cinema le
          valutazioni  di  competenza  ai  fini  dell'esercizio della
          vigilanza sulla Fondazione La Biennale di Venezia;
              z) (abrogata).
             3. La Direzione generale per la qualita' e la tutela del
          paesaggio,    l'architettura    e    l'arte   contemporanee
          costituisce  centro  di  responsabilita'  amministrativa ai
          sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n.
          279, e successive modificazioni.
             4. La Direzione generale per la qualita' e la tutela del
          paesaggio,   l'architettura   e   l'arte  contemporanee  si
          articola  in  cinque  uffici  dirigenziali  non generali; i
          compiti   di   detti   Uffici  sono  definiti  con  decreto
          ministeriale  di  natura  non  regolamentare,  adottato nel
          termine  di  sessanta  giorni  dall'emanazione del presente
          regolamento.».