Art. 25.
                (Accesso alle banche dati pubbliche)
1.  Le  pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto  legislativo  3  febbraio  1993, n. 29, che siano titolari di
programmi   applicativi  realizzati  su  specifiche  indicazioni  del
committente  pubblico,  hanno  facolta'  di  darli in uso gratuito ad
altre   amministrazioni  pubbliche,  che  li  adattano  alle  proprie
esigenze.
2.  Le  pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto  legislativo  n.  29  del 1993 hanno accesso gratuito ai dati
contenuti in pubblici registri, elenchi, atti o documenti da chiunque
conoscibili.
 
          Note all'articolo 25
              -  Per il riferimento al decreto legislativo 3 febbraio
          1993, n. 29, si vedano le note di cui all'articolo 1.
              Si  trascrive  il  testo  dell'articolo  1, comma 2 del
          decreto  legislativo  3  febbraio 1993, n. 29, e successive
          modificazioni:
              "2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
          amministrazioni  dello  Stato,  ivi compresi gli istituti e
          scuole  di  ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
          le  aziende  ed  amministrazioni dello Stato ad ordinamento
          autonomo,  le  regioni, le province, i comuni, le comunita'
          montane,  e  loro  consorzi ed associazioni, le istituzioni
          universitarie,  gli  istituti  autonomi  case  popolari, le
          camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro  associazioni,  tutti  gli enti pubblici non economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale."