Art. 25 
 
              (Disposizione transitorie e abrogazioni) 
 
  1. La produzione di energia elettrica  da  impianti  alimentati  da
fonti rinnovabili, entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012, e'
incentivata con i meccanismi vigenti alla data di entrata  in  vigore
del presente decreto, con i correttivi di cui ai commi successivi. 
  2. L'energia elettrica importata a partire dal 1° gennaio 2012  non
e' soggetta all'obbligo di cui all'articolo 11,  commi  1  e  2,  del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, esclusivamente nel caso  in
cui concorra al  raggiungimento  degli  obiettivi  nazionali  di  cui
all'articolo 3. 
  3. A partire dal 2013, la quota d'obbligo di cui  all'articolo  11,
comma 1, del decreto legislativo 16 marzo  1999,  n.  79,  si  riduce
linearmente in ciascuno degli anni successivi, a partire  dal  valore
assunto per l'anno 2012 in  base  alla  normativa  vigente,  fino  ad
annullarsi per l'anno 2015. 
  4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 148, della
legge  24  dicembre  2007  n.  244,  il  GSE  ritira  annualmente   i
certificati verdi rilasciati per le produzioni da  fonti  rinnovabili
degli anni dal 2011 al 2015, eventualmente eccedenti quelli necessari
per il rispetto della  quota  d'obbligo.  Il  prezzo  di  ritiro  dei
predetti certificati e' pari al 78 per cento del  prezzo  di  cui  al
citato comma  148.  Il  GSE  ritira  altresi'  i  certificati  verdi,
rilasciati per le produzioni di cui ai medesimi anni,  relativi  agli
impianti  di  cogenerazione  abbinati  a  teleriscaldamento  di   cui
all'articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto del  Ministro  delle
attivita' produttive del 24 ottobre 2005, pubblicato nel  Supplemento
ordinario della Gazzetta Ufficiale  14  novembre  2005,  n.  265.  Il
prezzo di ritiro dei certificati di cui al precedente periodo e' pari
al prezzo medio di mercato registrato nel 2010.  Conseguentemente,  a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto,  sono
abrogati i commi  149  e  149-bis  dell'articolo  2  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244. 
  5. Ai soli fini del riconoscimento della tariffa di cui alla riga 6
della tabella 3 allegata alla  legge  24  dicembre  2007,  n.  244  i
residui di macellazione,  nonche'  i  sottoprodotti  delle  attivita'
agricole, agroalimentari e forestali, non  sono  considerati  liquidi
anche qualora subiscano, nel sito di produzione dei medesimi  residui
e sottoprodotti o dell'impianto di conversione in energia  elettrica,
un trattamento di liquefazione o estrazione meccanica. 
  6. Le tariffe fisse omnicomprensive previste dall'articolo 2, comma
145, della legge 24  dicembre  2007,  n.  244  restano  costanti  per
l'intero periodo di diritto e restano ferme ai valori stabiliti dalla
tabella 3 allegata alla medesima legge per  tutti  gli  impianti  che
entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2012. 
  7. I fattori moltiplicativi di cui all'articolo 2, comma 147, della
legge24 dicembre 2007, n. 244 e  all'articolo  1,  comma  382-quater,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, restano costanti  per  l'intero
periodo di diritto e restano fermi ai valori stabiliti dalle predette
norme per tutti gli impianti che entrano in  esercizio  entro  il  31
dicembre 2012. 
  8. Il valore di riferimento di cui all'articolo 2, comma 148, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 resta fermo al  valore  fissato  dalla
predetta norma per tutti gli impianti che entrano in esercizio  entro
il 31 dicembre 2012. 
  9.  Le  disposizioni  del  decreto  del  Ministro  dello   sviluppo
economico 6 agosto 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  197
del 24 agosto 2010, si applicano alla produzione di energia elettrica
da impianti solari fotovoltaici che entrino in esercizio entro il  31
maggio 2011. 
  10.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dall'articolo   2-sexies   del
decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, l'incentivazione  della  produzione
di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici che  entrino  in
esercizio  successivamente  al  termine  di  cui  al   comma   9   e'
disciplinata con decreto del Ministro dello  sviluppo  economico,  da
adottare, di concerto con il Ministro dell'ambiente  e  della  tutela
del mare, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo  8  del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 30 aprile  2011,
sulla base dei seguenti principi: 
    a) determinazione di  un  limite  annuale  di  potenza  elettrica
cumulativa  degli  impianti  fotovoltaici  che  possono  ottenere  le
tariffe incentivanti; 
    b) determinazione delle tariffe incentivanti tenuto  conto  della
riduzione dei costi delle tecnologie e dei costi di impianto e  degli
incentivi applicati negli Stati membri dell'Unione europea; 
    c) previsione di tariffe incentivanti e  di  quote  differenziate
sulla base della natura dell'area di sedime; 
    d) applicazione delle disposizioni dell'articolo  7  del  decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, in quanto  compatibili  con  il
presente comma. 
  11. Fatti salvi i diritti acquisiti e gli effetti prodotti  tenendo
conto di quanto stabilito dall'articolo 24, comma 5, lettera c), sono
abrogati: 
    a) a decorrere dal 1° gennaio 2012, il comma 3  dell'articolo  20
del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 del 2003; 
    b) a decorrere dal 1° gennaio 2013: 
      1)  i  commi  143,  144,  145,  150,  152,  153,  lettera   a),
dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244; 
      2) il comma 4-bis dell'articolo 3 del decreto-legge  1º  luglio
2009, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  3  agosto
2009, n. 102; 
      3) l'articolo 7 del decreto legislativo 29  dicembre  2003,  n.
387; 
    c) a decorrere dal 1° gennaio 2016: 
      1) i commi 1,  2,  3,  5  e  6  dell'articolo  11  del  decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79; 
      2) l'articolo 4 del decreto legislativo n.  387  del  2003,  ad
eccezione dell'ultimo periodo del comma 1, che e' abrogato dalla data
di entrata in vigore del presente decreto; 
      3) i commi 382, 382-bis, 382-quater, 382-quinquies, 382-sexies,
382-septies, 383 dell'articolo 1 della legge  27  dicembre  2006,  n.
296; 
      4) i commi 147, 148, 155 e 156 dell'articolo 2 della  legge  24
dicembre 2007, n. 244. 
  12. Gli incentivi alla produzione di  energia  elettrica  da  fonti
rinnovabili di cui ai commi da 382 a  382-quinquies  dell'articolo  1
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e al comma 145  dell'articolo  2
della legge 24 dicembre 2007, n. 244 si applicano anche agli impianti
a biogas di proprieta' di aziende agricole o gestiti  in  connessione
con aziende agricole, agro-alimentari, di  allevamento  e  forestali,
entrati in esercizio  commerciale  prima  del  1°  gennaio  2008.  Il
periodo residuo degli incentivi e' calcolato sottraendo  alla  durata
degli incentivi il  tempo  intercorso  tra  la  data  di  entrata  in
esercizio commerciale degli impianti di biogas e il 31 dicembre 2007. 
 
          Note all'art. 25: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 11, commi  1  e  2,
          del decreto legislativo 16 marzo 1999,  n.  79  (Attuazione
          della  direttiva  96/92/CE  recante  norme  comuni  per  il
          mercato interno dell'energia elettrica): 
              "Art. 11. Energia elettrica da fonti rinnovabili. 
              1.  Al  fine  di  incentivare   l'uso   delle   energie
          rinnovabili, il risparmio energetico,  la  riduzione  delle
          emissioni di anidride carbonica e l'utilizzo delle  risorse
          energetiche  nazionali,  a  decorrere  dall'anno  2001  gli
          importatori e i soggetti responsabili degli  impianti  che,
          in ciascun anno, importano o producono energia elettrica da
          fonti non rinnovabili  hanno  l'obbligo  di  immettere  nel
          sistema  elettrico  nazionale,  nell'anno  successivo,  una
          quota prodotta da impianti da fonti rinnovabili entrati  in
          esercizio o ripotenziati, limitatamente alla producibilita'
          aggiuntiva, in data  successiva  a  quella  di  entrata  in
          vigore del presente decreto. 
              2.  L'obbligo  di  cui  al  comma  1  si  applica  alle
          importazioni e alle produzioni  di  energia  elettrica,  al
          netto della cogenerazione, degli autoconsumi di centrale  e
          delle esportazioni, eccedenti i 100 GWh, nonche'  al  netto
          dell'energia   elettrica   prodotta    da    impianti    di
          gassificazione che  utilizzino  anche  carbone  di  origine
          nazionale, l'uso della quale  fonte  e'  altresi'  esentato
          dall'imposta di consumo e dall'accisa di cui all'articolo 8
          della legge 23 dicembre 1998, n. 488; la quota  di  cui  al
          comma 1 e' inizialmente stabilita nel due per  cento  della
          suddetta energia eccedente i 100 GWh." 
              - si riporta il testo dell'articolo 2, commi 145,  147,
          148, 149 e 149-bis della legge 24  dicembre  2007  n.  244,
          recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
          e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008): 
              "145.  La  produzione  di  energia  elettrica  mediante
          impianti alimentati dalle  fonti  di  cui  alla  tabella  3
          allegata alla presente legge e di  potenza  nominale  media
          annua non superiore a 1 MW, immessa nel sistema  elettrico,
          ha diritto, in alternativa ai certificati verdi di  cui  al
          comma 144 e su richiesta  del  produttore,  a  una  tariffa
          fissa onnicomprensiva di entita' variabile a seconda  della
          fonte utilizzata, come determinata dalla  predetta  tabella
          3, per un periodo di quindici anni, fermo  restando  quanto
          disposto a legislazione  vigente  in  materia  di  biomasse
          agricole, da allevamento e forestali  ottenute  nell'ambito
          di intese di filiera o contratti quadro oppure  di  filiere
          corte. Al termine di tale periodo, l'energia  elettrica  e'
          remunerata, con  le  medesime  modalita',  alle  condizioni
          economiche   previste   dall'articolo   13   del    decreto
          legislativo  29  dicembre  2003,   n.   387.   La   tariffa
          onnicomprensiva  di  cui  al  presente  comma  puo'  essere
          variata, ogni tre anni,  con  decreto  del  Ministro  dello
          sviluppo  economico,  assicurando   la   congruita'   della
          remunerazione ai fini  dell'incentivazione  dello  sviluppo
          delle fonti energetiche rinnovabili." 
              "147. A partire dal 2008, i certificati verdi, ai  fini
          del  soddisfacimento   della   quota   d'obbligo   di   cui
          all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 16  marzo
          1999, n. 79, hanno un  valore  unitario  pari  a  1  MWh  e
          vengono emessi dal Gestore dei servizi elettrici (GSE)  per
          ciascun impianto a produzione incentivata di cui  al  comma
          143, in numero pari al prodotto della produzione  netta  di
          energia elettrica da fonti rinnovabili moltiplicata per  il
          coefficiente, riferito alla tipologia della fonte,  di  cui
          alla tabella 2 allegata alla presente legge, fermo restando
          quanto  disposto  a  legislazione  vigente  in  materia  di
          biomasse agricole,  da  allevamento  e  forestali  ottenute
          nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro  oppure
          di filiere corte. 
              148. A partire dal 2008, i certificati verdi emessi dal
          GSE  ai  sensi  dell'articolo  11,  comma  3,  del  decreto
          legislativo 16  marzo  1999,  n.  79,  sono  collocati  sul
          mercato a un prezzo, riferito al MWh elettrico,  pari  alla
          differenza tra il valore di riferimento, fissato in sede di
          prima applicazione in 180 euro per MWh, e il  valore  medio
          annuo  del  prezzo  di  cessione   dell'energia   elettrica
          definito dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas in
          attuazione  dell'articolo  13,   comma   3,   del   decreto
          legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, registrato  nell'anno
          precedente e comunicato dalla stessa Autorita' entro il  31
          gennaio di ogni anno a decorrere dal  2008.  Il  valore  di
          riferimento e i coefficienti, indicati alla tabella  2  per
          le diverse fonti energetiche  rinnovabili,  possono  essere
          aggiornati, ogni tre anni, con decreto del  Ministro  dello
          sviluppo  economico,  assicurando   la   congruita'   della
          remunerazione ai fini  dell'incentivazione  dello  sviluppo
          delle fonti energetiche rinnovabili. 
              149. A  partire  dal  2008  e  fino  al  raggiungimento
          dell'obiettivo minimo della copertura del 25 per cento  del
          consumo interno di energia elettrica con fonti  rinnovabili
          e dei successivi aggiornamenti  derivanti  dalla  normativa
          dell'Unione europea, il GSE, su richiesta  del  produttore,
          ritira  i  certificati  verdi,   in   scadenza   nell'anno,
          ulteriori  rispetto  a  quelli  necessari   per   assolvere
          all'obbligo della quota minima dell'anno precedente di  cui
          all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo  1999,  n.
          79, a un  prezzo  pari  al  prezzo  medio  riconosciuto  ai
          certificati  verdi  registrato  nell'anno  precedente   dal
          Gestore del mercato elettrico  (GME)  e  trasmesso  al  GSE
          entro il 31 gennaio di ogni anno. 
              149-bis. Al fine di contenere  gli  oneri  generali  di
          sistema gravanti sulla  spesa  energetica  di  famiglie  ed
          imprese  e  di  promuovere   le   fonti   rinnovabili   che
          maggiormente   contribuiscono   al   raggiungimento   degli
          obiettivi europei,  coerentemente  con  l'attuazione  della
          direttiva  2009/28/CE  del   Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio, del 23 aprile 2009,  con  decreto  del  Ministro
          dello  sviluppo  economico  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e  delle  finanze,  sentita  l'Autorita'  per
          l'energia elettrica e  il  gas,  da  emanare  entro  il  31
          dicembre  2010,  si  assicura  che  l'importo   complessivo
          derivante dal ritiro, da parte  del  GSE,  dei  certificati
          verdi di cui al comma 149,  a  decorrere  dalle  competenze
          dell'anno 2011, sia inferiore del 30 per cento  rispetto  a
          quello relativo alle competenze dell'anno 2010,  prevedendo
          che almeno l'80 per cento  di  tale  riduzione  derivi  dal
          contenimento  della  quantita'  di  certificati  verdi   in
          eccesso." 
              - si riporta il testo della  tabella  3  allegata  alla
          legge 24 dicembre 2007, n. 244: 
                                  "Tabella 3 
                            (Articolo 2, comma 145) 

         Parte di provvedimento in formato grafico

              -  si  riporta  il   testo   dell'articolo   1,   comma
          382-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296: 
              "382-quater. A partire dall'anno  2008,  i  certificati
          verdi, ai fini del soddisfacimento della quota dell'obbligo
          di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 16
          marzo 1999, n. 79, hanno un valore unitario pari ad 1 MWh e
          vengono emessi dal Gestore del sistema elettrico (GSE)  per
          ciascun impianto a produzione incentivata, in  numero  pari
          al prodotto della produzione  di  energia  elettrica  dalle
          fonti  di  cui   al   comma   382   dell'anno   precedente,
          moltiplicata per il coefficiente di 1,8. Tale  coefficiente
          puo' essere aggiornato, ogni  tre  anni,  con  decreto  del
          Ministro dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il
          Ministro delle politiche agricole alimentari  e  forestali,
          assicurando  la  congruita'  della  remunerazione  ai  fini
          dell'incentivazione dello sviluppo delle suddette fonti." 
              -  si  riporta  il  testo  dell'articolo  2-sexies  del
          decreto-legge  25  gennaio  2010,  n.  3,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010,  n.  41,  recante
          Misure   urgenti   per   garantire    la    sicurezza    di
          approvvigionamento  di  energia   elettrica   nelle   isole
          maggiori: 
              "Art.   2-sexies.    Riconoscimento    delle    tariffe
          incentivanti  per  la  produzione  di   energia   elettrica
          mediante conversione fotovoltaica della fonte solare 
              1. Le tariffe incentivanti di cui  all'articolo  6  del
          decreto del Ministro dello sviluppo economico  19  febbraio
          2007,  recante  criteri  e  modalita'  per  incentivare  la
          produzione  di  energia  elettrica   mediante   conversione
          fotovoltaica della fonte solare, pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2007, sono  riconosciute  a
          tutti i soggetti  che,  nel  rispetto  di  quanto  previsto
          dall'articolo 5 del medesimo decreto ministeriale,  abbiano
          concluso,  entro  il  31  dicembre  2010,   l'installazione
          dell'impianto     fotovoltaico,     abbiano      comunicato
          all'amministrazione      competente       al       rilascio
          dell'autorizzazione, al gestore di rete e  al  Gestore  dei
          servizi elettrici-GSE S.p.a., entro la  medesima  data,  la
          fine lavori ed entrino in  esercizio  entro  il  30  giugno
          2011. 
              1-bis.  La  comunicazione  di  cui  al   comma   1   e'
          accompagnata   da   asseverazione,   redatta   da   tecnico
          abilitato, di effettiva conclusione dei lavori  di  cui  al
          comma 1 e di esecuzione degli  stessi  nel  rispetto  delle
          pertinenti normative. Il gestore di rete e il  GSE  S.p.a.,
          ciascuno  nell'ambito  delle  proprie  competenze,  possono
          effettuare controlli  a  campione  per  la  verifica  delle
          comunicazioni di cui al presente comma, ferma  restando  la
          medesima facolta'  per  le  amministrazioni  competenti  al
          rilascio dell'autorizzazione." 
              Per l'articolo 8  del  decreto  legislativo  28  agosto
          1997, n. 281, si veda nelle note all'articolo 5. 
              - Per l'articolo 7 del decreto legislativo 29  dicembre
          2003, n. 387, si veda nelle note all'articolo 24. 
              - L'art. 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.
          387, abrogato dal presente  decreto,  a  decorrere  dal  1°
          gennaio 2013 reca: 
              "Art. 7. Disposizioni specifiche per il solare."