Art. 25 
 
             Impiego della posta elettronica certificata 
                         nel processo civile 
 
  1. Al  codice  di  procedura  civile  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a)  all'articolo  125,  primo  comma,  le  parole:  «il   proprio
indirizzo di posta elettronica  certificata»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al
proprio ordine»; 
    b) all'articolo 133, il terzo comma e' abrogato; 
    c) all'articolo 134, il terzo comma e' abrogato; 
    d) all'articolo 136: 
      1) il secondo comma e' sostituito dal seguente: 
  «Il biglietto e' consegnato dal cancelliere al destinatario, che ne
rilascia  ricevuta,  ovvero  trasmesso  a  mezzo  posta   elettronica
certificata,  nel  rispetto  della  normativa,  anche  regolamentare,
concernente la sottoscrizione, la trasmissione  e  la  ricezione  dei
documenti informatici»; 
      2) il terzo comma e' sostituito dal seguente: 
  «Salvo che la legge disponga  diversamente,  se  non  e'  possibile
procedere  ai  sensi  del  comma  che  precede,  il  biglietto  viene
trasmesso a mezzo telefax, o e' rimesso all'ufficiale giudiziario per
la notifica»; 
      3) il quarto comma e' abrogato; 
    e) all'articolo 170, al quarto comma, le parole da:  «Il  giudice
puo' autorizzare per singoli atti»  sino  a:  «l'indirizzo  di  posta
elettronica presso cui dichiara di voler ricevere  le  comunicazioni»
sono soppresse; 
    f) all'articolo 176, al secondo comma, le  parole  da:  «anche  a
mezzo telefax» sino a: «l'indirizzo di posta elettronica  presso  cui
dichiara di volere ricevere la comunicazione» sono soppresse; 
    g) all'articolo 183, il decimo comma e' abrogato; 
    h) all'articolo 250, il terzo comma e' sostituito dal seguente: 
  «L'intimazione  al  testimone  ammesso  su  richiesta  delle  parti
private a comparire in udienza puo' essere effettuata  dal  difensore
attraverso l'invio di copia dell'atto mediante  lettera  raccomandata
con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata o a
mezzo telefax.»; 
    i) all'articolo 366: 
      1) al secondo comma, dopo le parole: «se il ricorrente  non  ha
eletto domicilio in Roma» sono inserite le seguenti: «ovvero  non  ha
indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata  comunicato  al
proprio ordine»; 
      2) il quarto comma e' sostituito dal seguente: 
  «Le comunicazioni  della  cancelleria  e  le  notificazioni  tra  i
difensori di cui agli articoli 372 e 390  sono  effettuate  ai  sensi
dell'articolo 136, secondo e terzo comma.»; 
    l) all'articolo 518,  al  sesto  comma,  il  secondo  periodo  e'
sostituito dal seguente: «L'ufficiale giudiziario trasmette copia del
processo verbale al creditore e al debitore che lo richiedono a mezzo
posta elettronica certificata ovvero, quando cio' non e' possibile, a
mezzo telefax o a mezzo posta ordinaria.». 
  2. Alle disposizioni  per  l'attuazione  del  codice  di  procedura
civile e  disposizioni  transitorie,  di  cui  al  regio  decreto  18
dicembre 1941, n. 1368, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 173-bis, al terzo comma, le parole da:  «a  mezzo
di posta ordinaria» sino alla fine del periodo sono sostituite  dalle
seguenti: «a mezzo posta elettronica certificata ovvero, quando  cio'
non e' possibile, a mezzo telefax o a mezzo posta ordinaria»; 
    b) all'articolo 173-quinquies, al primo comma, le parole  da:  «a
mezzo di telefax» sino alla fine del periodo  sono  sostituite  dalle
seguenti: «a mezzo posta elettronica certificata ovvero, quando  cio'
non e' possibile, a mezzo telefax, di una dichiarazione contenente le
indicazioni prescritte dai predetti articoli». 
  3. Alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «a mezzo del servizio
postale, secondo le modalita' previste dalla legge 20 novembre  1982,
n. 890,» sono inserite le  seguenti:  «ovvero  a  mezzo  della  posta
elettronica certificata»; 
    b) all'articolo 3, il comma 3-bis e' sostituito dal seguente: 
  «3-bis. La notifica e' effettuata a mezzo della  posta  elettronica
certificata solo se l'indirizzo del destinatario risulta da  pubblici
elenchi.  Il  notificante   procede   con   le   modalita'   previste
dall'articolo 149-bis del  codice  di  procedura  civile,  in  quanto
compatibili, specificando nella relazione di notificazione il  numero
di registro cronologico di cui all'articolo 8»; 
    c) all'articolo 4: 
      1) al comma 1, dopo le parole: «puo' eseguire notificazioni  in
materia civile, amministrativa e stragiudiziale, direttamente,»  sono
inserite  le  seguenti:  «a  mezzo  posta  elettronica   certificata,
ovvero»; 
      2) al comma 1 le parole: «e che sia iscritto nello stesso  albo
del notificante» sono soppresse; 
      3) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. La notifica puo' essere eseguita  mediante  consegna  di  copia
dell'atto nel domicilio del destinatario se questi ed il  notificante
sono iscritti nello stesso albo. In tal caso l'originale e  la  copia
dell'atto devono essere previamente vidimati e datati  dal  consiglio
dell'ordine nel cui albo entrambi sono iscritti.»; 
    d) all'articolo 5: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Nella notificazione di cui all'articolo 4  l'atto  deve  essere
trasmesso a mezzo  posta  elettronica  certificata  all'indirizzo  di
posta elettronica certificata che il destinatario  ha  comunicato  al
proprio ordine, nel rispetto della  normativa,  anche  regolamentare,
concernente la sottoscrizione, la trasmissione  e  la  ricezione  dei
documenti informatici.»; 
      2) al comma 2,  al  primo  periodo  e'  premesso  il  seguente:
«Quando la notificazione viene effettuata ai sensi  dell'articolo  4,
comma 2,  l'atto  deve  essere  consegnato  nelle  mani  proprie  del
destinatario.»; 
      3) al comma 3, le parole: «In entrambi i casi di cui ai commi 1
e 2» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi previsti dal comma 2». 
  4. All'articolo 16 del decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28  gennaio  2009,  n.  2,
dopo il comma 7, e' inserito il seguente: 
  «7-bis. L'omessa pubblicazione dell'elenco riservato  previsto  dal
comma 7, ovvero il rifiuto reiterato  di  comunicare  alle  pubbliche
amministrazioni i dati previsti  dal  medesimo  comma,  costituiscono
motivo  di  scioglimento  e  di  commissariamento  del   collegio   o
dell'ordine inadempiente». 
  5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano decorsi
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.