Art. 25 
 
                           Norme attuative 
 
  1. Il comma 1 dell'articolo 10 del decreto  legislativo  26  maggio
2004, n. 153, e' sostituito dal seguente: 
  «1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, legge 23  agosto  1988,  n.
400, sulla proposta del Ministro delle politiche agricole  alimentari
e forestali, di concerto con i Ministeri competenti per materia e  di
intesa con le regioni e le provincie Autonome sono emanati i  decreti
di attuazione del presente decreto.». 
  2. Restano in vigore le disposizioni  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639. 
 
          Note all'art. 25: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  10  del   decreto
          legislativo 26 maggio 2044, n.  153,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art. 10 (Disposizioni transitorie e abrogative). -  1.
          Ai sensi dell'art. 17, comma 3, legge 23  agosto  1988,  n.
          400, sulla proposta del Ministro delle  politiche  agricole
          alimentari  e  forestali,  di  concerto  con  i   Ministeri
          competenti per materia e di intesa  con  le  regioni  e  le
          provincie Autonome sono emanati i decreti di attuazione del
          presente decreto. 
              2. A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto sono abrogati gli articoli 1, 9,  10,  11,
          12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 30 e 33 della legge  14  luglio
          1965, n. 963. 
              3. Fino alla data di entrata in vigore del  regolamento
          di cui al comma 1, restano in vigore  le  disposizioni  del
          decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968,  n.
          1639.». 
              - Per i riferimenti al citato  decreto  del  Presidente
          della Repubblica n. 1639 del 1968, si veda nelle note  alle
          premesse.