Art. 25 (R)
Procedimento  di  rilascio del certificato di agibilita' (decreto del
Presidente  della Repubblica 22 aprile 1994, n. 425; legge 5 novembre
                   1971, n. 1086, articoli 7 e 8)

  1.  Entro  quindici  giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura
dell'intervento,  il  soggetto  di  cui  all'articolo 24, comma 3, e'
tenuto  a  presentare allo sportello unico la domanda di rilascio del
certificato di agibilita', corredata della seguente documentazione:
    a) richiesta  di accatastamento dell'edificio, sottoscritta dallo
stesso  richiedente  il  certificato  di agibilita', che lo sportello
unico provvede a trasmettere al catasto;
    b) dichiarazione   sottoscritta   dallo   stesso  richiedente  il
certificato  di  agibilita'  di  conformita'  dell'opera  rispetto al
progetto approvato, nonche' in ordine alla avvenuta prosciugatura dei
muri e della salubrita' degli ambienti;
    c) dichiarazione   dell'impresa   installatrice  che  attesta  la
conformita'  degli  impianti  installati negli edifici adibiti ad uso
civile  alle  prescrizioni  di  cui  agli articoli 113 e 127, nonche'
all'articolo 1  della legge 9 gennaio 1991, n. 10, ovvero certificato
di  collaudo degli stessi, ove previsto, ovvero ancora certificazione
di  conformita'  degli impianti prevista dagli articoli 111 e 126 del
presente testo unico.
  2.  Lo  sportello unico comunica al richiedente, entro dieci giorni
dalla  ricezione  della  domanda di cui al comma 1, il nominativo del
responsabile  del  procedimento  ai  sensi degli articoli 4 e 5 della
legge 7 agosto 1990, n. 241.
  3.  Entro  trenta  giorni  dalla  ricezione della domanda di cui al
comma  1,  il  dirigente  o  il  responsabile  del competente ufficio
comunale,  previa  eventuale  ispezione  dell'edificio,  rilascia  il
certificato di agibilita' verificata la seguente documentazione:
    a) certificato di collaudo statico di cui all'articolo 67;
    b) certificato  del  competente ufficio tecnico della regione, di
cui  all'articolo 62,  attestante la conformita' delle opere eseguite
nelle  zone  sismiche alle disposizioni di cui al capo IV della parte
II;
    c) la documentazione indicata al comma 1;
    d) dichiarazione  di  conformita'  delle  opere  realizzate  alla
normativa  vigente  in  materia di accessibilita' e superamento delle
barriere    architettoniche    di    cui   all'articolo 77,   nonche'
all'articolo 82.
  4. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 3, l'agibilita'
si  intende  attestata  nel  caso  sia  stato  rilasciato  il  parere
dell'A.S.L.  di  cui  all'articolo 5, comma 3, lettera a). In caso di
autodichiarazione,  il termine per la formazione del silenzio assenso
e' di sessanta giorni.
  5.  Il  termine  di  cui al comma 3 puo' essere interrotto una sola
volta  dal responsabile del procedimento, entro quindici giorni dalla
domanda,   esclusivamente   per   la   richiesta   di  documentazione
integrativa,     che    non    sia    gia'    nella    disponibilita'
dell'amministrazione  o che non possa essere acquisita autonomamente.
In tal caso, il termine di trenta giorni ricomincia a decorrere dalla
data di ricezione della documentazione integrativa.
 
          Note all'art. 25:
              - Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 9 gennaio
          1991, n. 10:
              "Art.  1 (Finalita' ed ambito di applicazione). - 1. Al
          fine   di   migliorare   i   processi   di   trasformazione
          dell'energia,   di  ridurre  i  consumi  di  energia  e  di
          migliorare   le  condizioni  di  compatibilita'  ambientale
          dell'utilizzo  dell'energia a parita' di servizio reso e di
          qualita'   della   vita,   le  norme  del  presente  titolo
          favoriscono  ed  incentivano,  in  accordo  con la politica
          energetica   della   Comunita'   economica  europea,  l'uso
          razionale  dell'energia,  il  contenimento  dei  consumi di
          energia  nella  produzione  e  nell'utilizzo  di manufatti,
          l'utilizzazione  delle  fonti  rinnovabili  di  energia, la
          riduzione  dei  consumi  specifici  di energia nei processi
          produttivi,  una piu' rapida sostituzione degli impianti in
          particolare   nei   settori   a   piu'  elevata  intensita'
          energetica,  anche  attraverso il coordinamento tra le fasi
          di   ricerca  applicata,  di  sviluppo  dimostrativo  e  di
          produzione industriale.
              2.  La  politica di uso razionale dell'energia e di uso
          razionale  delle  materie  prime  energetiche  definisce un
          complesso  di  azioni organiche dirette alla promozione del
          risparmio  energetico,  all'uso  appropriato delle fonti di
          energia, anche convenzionali, al miglioramento dei processi
          tecnologici  che  utilizzano  o  trasformano  energia, allo
          sviluppo   delle   fonti   rinnovabili   di  energia,  alla
          sostituzione    delle    materie   prime   energetiche   di
          importazione.
              3.  Ai fini della presente legge sono considerate fonti
          rinnovabili  di  energia  o  assimilate: il sole, il vento,
          l'energia  idraulica,  le risorse geotermiche, le maree, il
          moto  ondoso  e  la  trasformazione dei rifiuti organici ed
          inorganici   o   di  prodotti  vegetali.  Sono  considerate
          altresi' fonti di energia assimilate alle fonti rinnovabili
          di   energia:  la  cogenerazione,  intesa  come  produzione
          combinata  di energia elettrica o meccanica e di calore, il
          calore  recuperabile  nei  fumi  di  scarico  e da impianti
          termici,  da  impianti elettrici e da processi industriali,
          nonche' le altre forme di energia recuperabile in processi,
          in  impianti  e  in  prodotti  ivi  compresi  i risparmi di
          energia     conseguibili     nella     climatizzazione    e
          nell'illuminazione    degli    edifici    con    interventi
          sull'involucro  edilizio  e  sugli  impianti. Per i rifiuti
          organici ed inorganici resta ferma la vigente disciplina ed
          in   particolare   la  normativa  di  cui  al  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  10 settembre 1982, n. 915, e
          successive  modificazioni ed integrazioni, al decreto-legge
          31 agosto  1987,  n.  361,  convertito,  con modificazioni,
          dalla  legge  29 ottobre  1987,  n. 441, e al decreto-legge
          9 settembre  1988,  n.  397, convertito, con modificazioni,
          dalla legge 9 novembre 1988, n. 475.
              4.  L'utilizzazione  delle  fonti  di energia di cui al
          comma  3 e' considerata di pubblico interesse e di pubblica
          utilita'  e  le  opere  relative sono equiparate alle opere
          dichiarate     indifferibili     e    urgenti    ai    fini
          dell'applicazione delle leggi sulle opere pubbliche".
              - Per  il  testo  degli  articoli  4  e  5  della legge
          7 agosto 1990, n. 241 vedi nelle note all'art. 20.