Art. 25.

                      Procedimenti sanzionatori

  1.  Le  violazioni delle disposizioni della legge 22 febbraio 2000,
n.  28  e  del  codice  di autoregolamentazione di cui al decreto del
Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, nonche' di quelle emanate
dalla   Commissione   parlamentare  per  l'indirizzo  generale  e  la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi o dettate con il presente atto,
sono  perseguite  d'ufficio dall'Autorita', al fine dell'adozione dei
provvedimenti  previsti  dall'art.  10  e 11-quinquies della medesima
legge. Ciascun soggetto politico interessato puo' comunque denunciare
tali  violazioni  entro  il  termine  perentorio  di dieci giorni dal
fatto.
  2. Il Consiglio nazionale degli utenti istituito presso l'Autorita'
puo' denunciare comportamenti in violazione delle disposizioni di cui
al  capo  II  della  legge  22  febbraio  2000,  n. 28, del codice di
autoregolamentazione   di   cui   al   decreto   del  Ministro  delle
comunicazioni  8 aprile  2004 e delle relative disposizioni attuative
di cui al presente atto.
  3.  La denuncia delle violazioni deve essere inviata, anche a mezzo
telefax,  all'Autorita',  all'emittente  privata o all'editore presso
cui  e'  avvenuta la violazione, al competente comitato regionale per
le  comunicazioni  ovvero,  ove  il  predetto  organo  non sia ancora
costituito,  al  comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, al
gruppo  della  Guardia  di  finanza nella cui competenza territoriale
rientra  il  domicilio  dell'emittente  o  dell'editore.  Il predetto
gruppo   della   Guardia   di   finanza   provvede  al  ritiro  delle
registrazioni  interessate dalla comunicazione dell'Autorita' o dalla
denuncia entro le successive dodici ore.
  4.  La  denuncia  indirizzata  all'Autorita' e' procedibile solo se
sottoscritta in maniera leggibile e accompagnata dalla documentazione
comprovante l'avvenuto invio della denuncia medesima anche agli altri
destinatari indicati dal precedente comma.
  5.  La denuncia contiene, a pena di inammissibilita', l'indicazione
dell'emittente  e  della  trasmissione,  ovvero  dell'editore  e  del
giornale  o  periodico,  cui  sono  riferibili le presunte violazioni
segnalate,   completa,   rispettivamente,  di  data  e  orario  della
trasmissione,  ovvero  di  data  ed edizione, nonche' di una motivata
argomentazione.
  5.   L'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  provvede
direttamente  alle istruttorie sommarie di cui al comma 1 riguardanti
emittenti   radiotelevisive   nazionali  ed  editori  di  giornali  e
periodici,  mediante  le  proprie strutture, che si avvalgono, a tale
fine,   del   nucleo   della  Guardia  di  finanza  istituito  presso
l'Autorita' stessa.
  6.   I   procedimenti   riguardanti  le  emittenti  radiofoniche  e
televisive   locali  di  cui  all'art.  9,  comma  1,  sono  istruiti
sommariamente dai competenti comitati regionali per le comunicazioni,
ovvero,   ove  questi  non  siano  ancora  costituiti,  dai  comitati
regionali  per  i  servizi radiotelevisivi, che formulano le relative
proposte all'Autorita' secondo quanto previsto al comma 9.
  7.  Il  gruppo  della Guardia di finanza competente per territorio,
ricevuta   la  denuncia  della  violazione,  da  parte  di  emittenti
radiotelevisive  locali,  delle  disposizioni  di  cui  al  comma  1,
provvede  entro  le  dodici  ore  successive  all'acquisizione  delle
registrazioni  e  alla  trasmissione  delle  stesse  agli  uffici del
competente  comitato  di  cui  al  comma 7, dandone immediato avviso,
anche   a   mezzo   telefax,  all'Autorita'  per  le  garanzie  nelle
comunicazioni.
  8.  Il  comitato  di  cui  al  comma  7  procede ad una istruttoria
sommaria,  se del caso contesta i fatti, anche a mezzo telefax, sente
gli  interessati  ed  acquisisce  le  eventuali controdeduzioni nelle
ventiquattro ore successive alla contestazione. Qualora, allo scadere
dello  stesso  termine, non si sia pervenuti ad un adeguamento, anche
in  via  compositiva,  agli  obblighi  di  legge  lo  stesso comitato
trasmette  atti  e  supporti  acquisiti,  ivi  incluso  uno specifico
verbale di accertamento, redatto, ove necessario, in cooperazione con
il  competente  gruppo della Guardia di finanza, all'Autorita' per le
garanzie  nelle  comunicazioni,  che provvede, in deroga ai termini e
alle  modalita' procedimentali previste dalla legge 24 novembre 1981,
n.  689,  entro  le quarantotto ore successive all'accertamento della
violazione o alla denuncia, decorrenti dal deposito presso gli uffici
del Dipartimento garanzie e contenzioso dell'Autorita' medesima.
  9.   In   ogni  caso,  il  comitato  di  cui  al  comma  6  segnala
tempestivamente  all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni le
attivita'  svolte e la sussistenza di episodi rilevanti o ripetuti di
mancata attuazione della vigente normativa.
  10.  Gli ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni
collaborano,   a   richiesta,   con   i  comitati  regionali  per  le
comunicazioni,  ovvero, ove questi non siano ancora costituiti, con i
comitati regionali per i servizi radiotelevisivi.
  11.  L'Autorita'  per  le  garanzie nelle comunicazioni verifica il
rispetto dei propri provvedimenti ai fini previsti dall'art. 1, comma
31,  della  legge  31  luglio  1997,  n.  249  e  a  norma  dell'art.
1l-quinquies,  comma  3,  della  legge  22 febbraio 2000, n. 28, come
introdotto dalla legge 6 novembre 2003, n. 313.
  12.  Le  sanzioni  amministrative pecuniarie stabilite dall'art. 15
della  legge  10  dicembre 1993, n. 515, come modificato dall'art. 1,
comma  23,  del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con
legge  23 dicembre 1996, n. 650, per le violazioni delle disposizioni
della  legge  medesima,  non  abrogate  dall'art.  13  della legge 22
febbraio  2000,  n.  28,  ovvero  delle relative disposizioni dettate
dalla   Commissione   parlamentare  per  l'indirizzo  generale  e  la
vigilanza  dei  servizi radiotelevisivi o delle relative disposizioni
di  attuazione  dettate  con  il  presente  provvedimento,  non  sono
evitabili  con  il  pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16
della legge 24 ottobre 1981, n. 689. Esse si applicano anche a carico
dei  soggetti  a  favore dei quali sono state commesse le violazioni,
qualora ne venga accertata la responsabilita'.
  Il  presente  provvedimento  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana,  nel Bollettino ufficiale dell'Autorita'
per  le  garanzie nelle comunicazioni ed e' reso disponibile nel sito
web della stessa Autorita': www.agcom.it
    Roma, 16 settembre 2004
                                                 Il presidente: Cheli