(Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 25)
                              Art. 25. 
                  Presidente e segretario dell'asta 

 
  L'asta e' presieduta dalla persona designata a norma dell'art.  21,
n. 3. Assistono all'asta il segretario del comune in cui e' tenuta o,
in caso di impedimento, altro funzionario del  comune  designato  dal
sindaco,   con   funzioni   di    segretario    e    il    dipendente
dell'Amministrazione  finanziaria  designato  a  norma  dell'articolo
precedente.