Art. 25. Presidente e segretario dell'asta L'asta e' presieduta dalla persona designata a norma dell'art. 21, n. 3. Assistono all'asta il segretario del comune in cui e' tenuta o, in caso di impedimento, altro funzionario del comune designato dal sindaco, con funzioni di segretario e il dipendente dell'Amministrazione finanziaria designato a norma dell'articolo precedente.