Art. 25. Statuto e regolamento organico degli enti Gli enti e le istituzioni indicati nell'art. 6, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, devono provvedere alla redazione dello statuto e del regolamento organico del personale dipendente. Lo statuto e' approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il turismo e per lo spettacolo, di concerto con il Ministro per il tesoro. Il regolamento organico e' approvato dal Ministro per il turismo e per lo spettacolo di concerto con il Ministro per il tesoro. Il trattamento economico del personale artistico e tecnico e' regolato da contratti di lavoro tra gli enti e istituzioni e le categorie interessate.