Art. 25.
              Statuto e regolamento organico degli enti

  Gli  enti  e  le  istituzioni  indicati nell'art. 6, entro sei mesi
dall'entrata  in  vigore della presente legge, devono provvedere alla
redazione  dello  statuto  e  del  regolamento organico del personale
dipendente.
  Lo   statuto   e'   approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica,  su  proposta  del  Ministro  per  il  turismo  e  per lo
spettacolo, di concerto con il Ministro per il tesoro. Il regolamento
organico e' approvato dal Ministro per il turismo e per lo spettacolo
di concerto con il Ministro per il tesoro.
  Il  trattamento  economico  del  personale  artistico  e tecnico e'
regolato  da  contratti  di  lavoro  tra  gli enti e istituzioni e le
categorie interessate.