Art. 25. (Sistemi di lavoro protetto) Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la sanita', promuove le iniziative e i provvedimenti necessari per dare attuazione a sistemi di lavoro protetto per speciali categorie di invalidi. Ai fini indicati nel precedente comma, le amministrazioni competenti possono avvalersi di enti ed istituzioni particolarmente qualificati, nonche' dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili, di cui alla legge 23 aprile 1965, n. 458.