Art. 25.
                    (Sistemi di lavoro protetto)

  Il  Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con
il  Ministro per la sanita', promuove le iniziative e i provvedimenti
necessari  per  dare  attuazione  a  sistemi  di  lavoro protetto per
speciali categorie di invalidi.
  Ai   fini   indicati   nel  precedente  comma,  le  amministrazioni
competenti  possono  avvalersi di enti ed istituzioni particolarmente
qualificati,  nonche' dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi
civili, di cui alla legge 23 aprile 1965, n. 458.